Sentenza n. 2001/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a un’appendice o ampliamento funzionalmente collegato a un fabbricato esistente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza di Catania relativo a un’istanza di condono edilizio e di accertamento di compatibilità paesaggistica per una porzione accessoria di un fabbricato. Ha dedotto che la valutazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il piccolo ampliamento oggetto dell’istanza, senza estendersi all’intero immobile principale, munito di licenza edilizia del 10 febbraio 1978 e, secondo la prospettazione di parte, preesistente al 1967. Ha inoltre sostenuto che il diniego fosse immotivato e privo di adeguata istruttoria, nonché che l’Amministrazione non potesse disconoscere la validità di un titolo edilizio mai annullato e dovesse rispettare diritti acquisiti e legittimo affidamento. Le censure di eccesso di potere e difetto di motivazione sono state ulteriormente sviluppate per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato l’inammissibilità delle censure di eccesso di potere e difetto di motivazione introdotte per la prima volta con memoria non notificata. Nel merito ha ritenuto legittimo che la Soprintendenza valutasse unitariamente l’intervento, poiché l’abuso edilizio e la connessa compatibilità paesaggistica devono essere esaminati con riferimento all’intero complesso immobiliare quando le opere siano funzionalmente collegate; la sanatoria parziale è possibile soltanto per opere autonome e scindibili. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva prodotto la domanda del 2024, non aveva dimostrato l’esistenza dell’autorizzazione paesaggistica relativa al fabbricato principale e aveva depositato documentazione insufficiente e non attestata quanto all’appendice. Il parere paesaggistico del 1987 riguardava soltanto un manufatto aggiuntivo e non il nucleo originario dell’edificio. Il Collegio ha inoltre rilevato che le opere avevano comportato la creazione di nuovi volumi e superfici in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico con decorrenza dal 25 febbraio 1967. In tali ipotesi la preclusione alla sanatoria è assoluta e il parere dell’autorità paesaggistica ha carattere vincolato, senza necessità di una distinta valutazione dell’impatto concreto o della qualificazione del volume come tecnico, interrato o pertinenziale. La preesistenza del fabbricato e il rilascio della licenza edilizia non erano sufficienti, in assenza della prova della necessaria autorizzazione paesaggistica. È stata infine respinta la doglianza relativa al legittimo affidamento e ai diritti acquisiti, non risultando alcun atto paesaggistico favorevole riferibile al nucleo originario. Le spese sono state compensate per la costituzione meramente formale e la limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 31 l. 47/1985
La domanda di condono edilizio richiamata nel provvedimento costituiva il presupposto per la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica.
l. 29 giugno 1939, n. 1497
Il riferimento al parere del 1987 adottato ai sensi della normativa paesaggistica non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l’autorizzazione paesaggistica relativa al nucleo originario dell’immobile.
D.A. n. 1865 del 20 luglio 1978
Il decreto aveva sottoposto il territorio comunale a vincolo paesaggistico con decorrenza dal 25 febbraio 1967; la realizzazione di nuovi volumi in area vincolata impedisce la sanatoria paesaggistica.
art. 73 c.p.a.
Le censure nuove, formulate per la prima volta con memoria non notificata, sono inammissibili.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il richiamo alla disciplina dell’accertamento di conformità è utilizzato per affermare che la verifica della sanabilità deve essere complessiva quando nell’area coesistano opere abusive funzionalmente collegate.
Massime di principio
- La valutazione dell’abuso edilizio e del connesso accertamento di compatibilità paesaggistica deve avere carattere complessivo e non atomistico quando le opere siano funzionalmente collegate e concorrano alla realizzazione di un intervento unitario; non è quindi consentito isolare una singola porzione dell’immobile per ottenerne la sanatoria separatamente.
- La sanatoria parziale di opere edilizie abusive è ammissibile soltanto quando le opere oggetto della domanda siano autonomamente scindibili e possano costituire oggetto di progetti distinti; in caso contrario l’Amministrazione deve considerare l’intero complesso immobiliare.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di nuovi volumi o superfici determina una preclusione assoluta alla sanatoria paesaggistica, senza che rilevino la natura tecnica o pertinenziale del volume, la sua collocazione interrata o fuori terra, né la necessità di una valutazione ulteriore del concreto impatto paesaggistico.
- Il rilascio di un titolo edilizio non dimostra, da solo, la legittimità paesaggistica dell’opera: il proprietario che invochi la sanabilità o il legittimo affidamento deve dimostrare l’esistenza dell’autorizzazione o del nulla osta paesaggistico riferibile specificamente all’intervento interessato.
- Le censure di legittimità introdotte per la prima volta con una memoria non notificata, oltre il contenuto del ricorso introduttivo, sono inammissibili.
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