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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15418 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di un credito IVA di Euro 591.342,14, originariamente richiesto dalla J.S.L. S.r.l. e successivamente ceduto, oltre interessi. In via preliminare aveva richiesto all'Agenzia un'attestazione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 269/2003 sulla liquidità, esigibilità e prevedibile data di rimborso del credito. Decorsi i termini senza risposta, aveva impugnato il silenzio dell'Amministrazione, sostenendo che il credito dovesse essere rimborsato. L'Agenzia contestava l'ammissibilità e fondatezza della domanda, rilevando l'incertezza sull'oggetto del ricorso, la mancata prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito e, secondo la ricostruzione iniziale, la carenza di legittimazione della cessionaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'attestazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 269/2003 avesse natura interna e non costituisse un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha tuttavia riconosciuto che il cessionario subentra nella posizione del cedente e può agire per il rimborso, ma ha confermato il rigetto nel merito perché la ricorrente non aveva provato né l'esistenza né l'ammontare del credito IVA. La sola domanda di rimborso e la documentazione relativa alla cessione non erano sufficienti a dimostrare i fatti costitutivi del credito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, mentre i primi tre sono stati ritenuti infondati. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 269/2003

    attestazione della liquidità, esigibilità e data indicativa del rimborso del credito IVA

    La richiesta di attestazione prevista dalla norma ha natura di certificazione interna e il silenzio o rifiuto dell'Amministrazione sul suo rilascio non equivale al diniego del rimborso e non è autonomamente impugnabile nel processo tributario.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    Sono impugnabili gli atti tipici individuati dalla norma; il rifiuto di una certificazione interna, distinto dal rifiuto del rimborso tributario, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso può essere impugnato secondo i termini previsti dalla disciplina del processo tributario, purché l'istanza e il credito siano adeguatamente documentati.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha esaminato le censure relative a vizi di motivazione, omessa pronuncia e ultrapetizione, respingendole o dichiarandole inammissibili perché non idonee a superare la motivazione principale della sentenza impugnata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso implicitamente una questione oppure quando le ulteriori domande siano assorbite dalla ragione decisiva del rigetto.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove poste a fondamento della domanda; nel caso concreto la documentazione prodotta non dimostrava i fatti costitutivi del credito IVA.

Massime di principio

  • Chi chiede il riconoscimento o il rimborso di un credito d'imposta deve provare sia l'esistenza del credito sia il suo preciso ammontare; la mera indicazione in dichiarazione o in una domanda di rimborso non è sufficiente.
  • Il cessionario del credito tributario può assumere la posizione processuale del cedente, ma riceve anche il relativo onere probatorio: deve dimostrare documentalmente il credito originario e la validità della cessione.
  • La richiesta di una certificazione o attestazione meramente interna all'Amministrazione non deve essere confusa con l'istanza di rimborso: solo il diniego, espresso o tacito, del rimborso può costituire l'oggetto tipico del ricorso tributario.
  • La documentazione sulla cessione, sulle notifiche e sulla presentazione dell'istanza non prova di per sé il credito fiscale sottostante; occorrono elementi contabili e fiscali idonei a ricostruirne origine, spettanza e importo.
  • Una decisione giudiziaria resa in un diverso procedimento, senza partecipazione del cessionario, senza passaggio in giudicato o senza precisa corrispondenza tra imposta, annualità e importi, normalmente non dimostra il credito azionato dal cessionario.
  • Se la sentenza di merito contiene una ratio decisiva non adeguatamente contestata, le censure rivolte soltanto a profili secondari o stilistici non sono sufficienti per ottenere la cassazione.

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