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Sentenza

Sentenza n. 3083/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1977/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025 il diritto alla somma complessiva di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1977/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, complessivi euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Dedotta l’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un’adeguata contestazione dell’inadempimento o della pretesa documentata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L’Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del diritto di credito, la cui consistenza deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la disciplina civilistica applicabile. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell’azione esecutiva. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l’importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione derivante dal giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice dichiara l’inottemperanza e impartisce le prescrizioni necessarie all’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell’avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono, insieme alle ulteriori disposizioni applicabili, i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito portato dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina della condanna alle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per l’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento; la misura del credito deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’amministrazione debitrice, che deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo, la legge e gli eventuali adempimenti già eseguiti.
  • Quando il giudicato notificato a un’amministrazione pubblica contiene una condanna al pagamento di somme di denaro e il termine dilatorio previsto dalla legge è decorso senza adempimento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e assegnare un termine per l’esecuzione, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l’importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all’esecuzione del giudicato; quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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