Sentenza n. 6447/2026 - Roma, Sezione 5
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e della misura del trattamento pensionistico mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata e la conseguente condanna dell’Amministrazione al suo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico
Esito
Favorevole al ricorrente (personale di polizia in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato oggi in congedo, collocati in pensione a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio, hanno chiesto l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, con conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico mediante inclusione dei sei scatti stipendiali. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti di legge e violazione dell'art. 36 Cost. L'INPS ha eccepito il difetto di interesse attuale per due ricorrenti, il mancato raggiungimento dei 35 anni di servizio utile per un altro ricorrente e la prescrizione quinquennale per un ricorrente cessato dal servizio il 29 dicembre 2019; nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa e ha prospettato genericamente l'illegittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo attuale l'interesse alla corretta quantificazione del TFS già elaborato dall'Amministrazione senza i sei scatti, indipendentemente dal momento della concreta liquidazione. Ha escluso il mancato possesso del requisito dei 35 anni di servizio per il ricorrente interessato, poiché dalla documentazione risultavano 37 anni di servizio utile, oltre ai periodi riscattati. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine quinquennale decorre dal provvedimento di liquidazione della buonuscita o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, anche in considerazione dell'effetto interruttivo collegato al pagamento rateale. Nel merito, ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine previsto per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza. Il Collegio ha inoltre ritenuto generica e comunque infondata l'eccezione di incostituzionalità, richiamando l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Ha quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti ai sei scatti stipendiali e imposto all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendoli nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...; le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
La disposizione si applica al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile. Il termine per presentare la domanda di quiescenza entro il 30 giugno non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa ai benefici dei sei scatti stipendiali.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 20 d.P.R. n. 1032/1973
Il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Le somme dovute sono maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso.
- La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dal provvedimento di liquidazione della buonuscita o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data di cessazione dal servizio; il pagamento rateale può assumere efficacia interruttiva della prescrizione.
- L'interesse alla corretta quantificazione dell'indennità di buonuscita è attuale anche prima della sua integrale liquidazione quando l'Amministrazione abbia già elaborato una quantificazione priva dei benefici economici rivendicati.
- Quando una disposizione legislativa espressamente conferma l'applicabilità di un beneficio previdenziale, esigenze di sostenibilità finanziaria o un'interpretazione costituzionalmente orientata non possono essere utilizzate per attribuire alla norma un contenuto contrario a quello testuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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