Sentenza del 31/03/2015 n. 6506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRPEF relativa al 1997, in conseguenza dell'omesso versamento di ritenute d'acconto risultanti dal modello 770. La società sosteneva che le ritenute non erano mai state effettuate e che l'indicazione nel modello 770 derivava da un errore materiale di compilazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo sia non dovuta l'imposta, in quanto la dichiarazione era stata erroneamente compilata e correttamente emendata, sia intervenuta la decadenza dell'Amministrazione finanziaria per il decorso dei termini. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e, dall'altro, una motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La sentenza impugnata era fondata su due autonome rationes decidendi: la prima relativa al merito, ossia alla non debenza dell'imposta per errore nella dichiarazione, e la seconda relativa alla decadenza dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia aveva censurato soltanto la seconda ragione, lasciando incontestata la motivazione sul merito, già sufficiente da sola a sostenere l'annullamento della cartella. Di conseguenza, le censure sulla decadenza non potevano comunque portare alla cassazione della sentenza. Non sono state liquidate le spese perché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione dei dati dichiarati. Nel caso concreto, la cartella era stata emessa sulla base delle ritenute indicate nel modello 770.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Prevede i termini entro i quali deve essere notificata la cartella di pagamento. I giudici di merito avevano ritenuto che l'Amministrazione fosse decaduta dalla pretesa fiscale.
Legge n. 156 del 2005
È richiamata nella sentenza in relazione alle modifiche dei termini di decadenza applicabili alla notifica della cartella di pagamento.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. L'Agenzia ne aveva dedotto la violazione per ultrapetizione, ma la censura è stata assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Consente di ricorrere per cassazione per errori processuali, tra cui la violazione dell'art. 112 c.p.c. e i vizi della motivazione nei limiti applicabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Riguardano il contenuto e la motivazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado. L'Agenzia lamentava una motivazione apparente, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso era inammissibile.
Massime di principio
- Quando una sentenza è fondata su più motivazioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l'impugnazione deve contestarle tutte. Se una ratio decidendi non viene impugnata, le censure contro le altre diventano prive di interesse e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare un solo profilo della decisione: occorre individuare e aggredire ogni autonoma ragione giuridica che sostiene il dispositivo.
- Un errore materiale o dichiarativo può assumere rilievo nel merito se il contribuente dimostra che l'importo indicato nella dichiarazione non corrisponde a un'obbligazione fiscale effettivamente esistente e che l'errore è stato tempestivamente emendato.
- Le eccezioni relative alla decadenza dell'Amministrazione finanziaria devono essere valutate insieme al merito della pretesa: anche se la questione dei termini fosse risolta a favore dell'Amministrazione, la cartella potrebbe comunque essere annullata se l'imposta non è dovuta.
- La mancata costituzione della parte intimata in cassazione comporta, in assenza di altre circostanze, la non liquidazione delle spese processuali in suo favore.
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