Cassazione Civile, Ordinanza n. 27048/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato in cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria. Dalla decisione emerge però che il ricorso per cassazione non è stato depositato in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; anzi, secondo la cancelleria, il deposito non risulta eseguito affatto. L'ente resistente ha portato tale circostanza a conoscenza della Corte con controricorso. Il ricorso è quindi stato esaminato preliminarmente sotto il profilo dell'ammissibilità/procedibilità, senza affrontare il merito della controversia tributaria sottostante.
La decisione
La Corte ha rilevato che il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, improcedibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del controricorrente. Poiché nel caso concreto il ricorso non era stato depositato, la Corte lo ha dichiarato improcedibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 700, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre escluso l'obbligo di attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di improcedibilità per omesso deposito del ricorso.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
deposito del ricorso nella cancelleria della Corte entro il termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
Il termine per il deposito del ricorso è perentorio; il suo mancato rispetto, e a maggior ragione l'omesso deposito, determina improcedibilità del ricorso per cassazione.
artt. 375 c.p.c. e 387 c.p.c.
Richiamati in funzione del regime processuale che consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 156 c.p.c.
La costituzione del controricorrente non sana il vizio derivante dal tardivo o omesso deposito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di improcedibilità del ricorso per omesso deposito, non va resa l'attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, perché la mancata iscrizione a ruolo preclude la debenza del contributo iniziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso in cancelleria entro il termine dell'art. 369 c.p.c. è un onere processuale perentorio: il suo mancato assolvimento comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche quando l'intimato abbia depositato controricorso e abbia quindi portato il ricorso a conoscenza della Corte.
- La costituzione del controricorrente non produce effetti sananti rispetto alla violazione dell'art. 369 c.p.c., trattandosi di un vizio non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile per omesso deposito, non ricorrono i presupposti per l'attestazione relativa al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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