Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23123/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente del comparto sanità, addetta a turni mattina/pomeriggio/notte, a percepire per il periodo 2010-2014 l’indennità giornaliera di turno prevista dall’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995 anche per il giorno successivo al turno notturno di 12 ore, giorno in cui la lavoratrice non prestava servizio. La Corte d’appello aveva qualificato tale giorno come riposo compensativo, valorizzando la funzione di recupero psico-fisico dopo lo smonto dal turno notturno. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 22 L. 724/1994, 3 d.lgs. 66/2003, 44 c.c.n.l. 1.9.1995 e 2109 c.c., sostenendo che, non essendo stato superato l’orario settimanale di 36 ore, il giorno successivo al turno notturno non potesse essere considerato riposo compensativo ma solo giorno di non lavoro o, al più, secondo riposo settimanale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul sabato non lavorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto della dipendente alla maggiorazione contrattuale anche per il giorno successivo al turno notturno. Secondo la Corte, la nozione di riposo compensativo non presuppone necessariamente il superamento dell’orario settimanale di 36 ore: è sufficiente che il riposo sia programmato per recuperare il maggior stress psico-fisico derivante da un turno di servizio particolarmente intenso e prolungato, quale il turno notturno di 12 ore. La questione del sabato non lavorato è stata ritenuta diversa e non sovrapponibile al caso in esame. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995

    L’indennità giornaliera spetta al personale sanitario turnista e non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio, salvo che l’assenza coincida con un riposo compensativo; la Corte interpreta il riposo compensativo in senso funzionale, come riposo volto al recupero psico-fisico dopo un turno gravoso.

  • art. 86 c.c.n.l. Comparto Sanità 2016/2018

    È richiamato come disposizione che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 44, comma 3, senza apportare modifiche significative.

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità del 7 aprile 1999

    In caso di lavoro continuato e articolato in turni sulle 24 ore devono essere previsti adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; la Corte valorizza tale previsione per qualificare il giorno di smonto come riposo compensativo.

  • art. 5 c.c.n.l. del 10 aprile 2008

    È citato quale integrazione dell’art. 26 del c.c.n.l. del 7 aprile 1999 in tema di orario di lavoro.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul riposo settimanale e sulla distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni.

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di orario di lavoro e riposi.

  • art. 2109 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del riposo settimanale e dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È menzionato nel dispositivo per il profilo del contributo unificato, senza incidenza sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel lavoro turnista sanitario, il riposo compensativo non coincide necessariamente con il solo riposo settimanale né richiede, come presupposto indefettibile, il superamento dell’orario settimanale contrattuale, potendo essere riconosciuto anche dopo un singolo turno di particolare durata e gravosità.
  • Quando il contratto collettivo collega l’indennità alla presenza in servizio, l’assenza è esclusa dal compenso salvo che sia funzionalmente connessa al recupero psico-fisico richiesto dall’organizzazione dei turni: in tal caso la giornata non lavorata conserva natura di riposo compensativo.
  • La qualificazione di una giornata come riposo compensativo dipende dalla funzione concreta della pausa nell’organizzazione del lavoro e non dalla sua etichetta formale; occorre verificare se essa sia programmata per riequilibrare un’eccedenza o una particolare intensità della prestazione.
  • La disciplina del sabato non lavorato non è automaticamente estensibile ai turni notturni o alle giornate di smonto, poiché il criterio decisivo è la connessione causale tra la giornata di riposo e il recupero della maggiore gravosità del turno prestato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.