Cassazione Penale, Sentenza n. 11783/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
LONGO ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di annullamento o revoca (previa sospensione) dell'ingiunzione a demolire un capannone a Partinico. Ha dedotto che, avendo pagato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 380/2001 e prodotto la relazione tecnico-estimativa dell'Agenzia delle Entrate (che attestava parziale conformità e il valore venale oltre a indicare rischi statici-sismici in caso di demolizione), si erano prodotti effetti analoghi alla sanatoria di cui all'art. 36 e si sarebbe quindi dovuta revocare l'ingiunzione. Ha inoltre sostenuto di aver agito in buona fede avendo ottenuto una concessione in sanatoria nel 1998 poi annullata, e lamentato che la Corte territoriale abbia ignorato documenti prodotti in udienza e si sia attenuta a un parere espresso mesi prima del pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 38 d.P.R. n. 380/2001 non sia applicabile alla fattispecie perché il capannone non era stato realizzato "in forza di un titolo abilitativo successivamente annullato" ma edificato sine titolo: LONGO era stato condannato nel 1997 e la Corte d'Appello nel 1999 aveva dichiarato l'illegittimità della concessione in sanatoria del 1998. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale sulla mancanza della buona fede (l'istanza ex art. 38 è stata avanzata oltre vent'anni dopo la conoscenza dell'illegittimità) e sull'assenza di comprovate ragioni ostative alla demolizione (il consulente dell'accusa non aveva rilevato impedimenti esecutivi). La decisione richiama la giurisprudenza (Adunanza Plenaria Cons. Stato n.17/2020) secondo cui l'art. 38 tutela l'affidamento solo quando l'opera sia stata eseguita in base a permesso poi annullato e limita la tutela ai vizi di forma/procedura non eliminabili, escludendo la sopravvivenza in presenza di vizi sostanziali o di edificazione senza titolo. Conseguentemente l'ingiunzione a demolire è confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. n. 380/2001
"in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa"
L'art. 38 tutela l'affidamento del titolare del permesso annullato equiparando il pagamento della sanzione agli effetti del permesso in sanatoria solo quando l'opera sia stata eseguita in forza di un titolo abilitativo poi annullato; la norma riguarda esclusivamente vizi di procedimento/forma che risultino impossibili da rimuovere e non può essere invocata per sanare vizi sostanziali o costruzioni realizzate senza titolo
comma 2, art. 38, d.P.R. n. 380/2001
"l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 (comma 2)"
Il pagamento integrale produce effetti analoghi alla sanatoria solo se ricorrono i presupposti dell'art. 38; l'equiparazione è limitata agli effetti e non vale in assenza del requisito dell'esistenza di un titolo originario legittimo poi annullato
art. 36, d.P.R. n. 380/2001
L'art. 36 disciplina l'accertamento di conformità (sanatoria) per opere sostanzialmente conformi; la Corte distingue nettamente tale istituto dall'art. 38: l'art. 36 si basa sulla sostanziale conformità urbanistica, mentre l'art. 38 tutela l'affidamento derivante da un permesso poi annullato
artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985 e artt. 13, 14 L. n. 1086/1971
Norme citate per definire la fattispecie penale per la quale il ricorrente era stato condannato: la condanna penale e la dichiarata illegittimità della concessione in sanatoria hanno inciso sulla valutazione della buona fede e sull'impossibilità di ricondurre il caso nell'ambito protetto dall'art. 38
Massime di principio
- L'art. 38 d.P.R. 380/2001 è applicabile solo quando l'opera è stata eseguita in forza di un permesso di costruire che sia stato successivamente annullato; non si applica alle costruzioni realizzate senza titolo.
- La tutela ex art. 38 riguarda esclusivamente vizi di procedimento e forma che, valutati in concreto dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione; non consente di sanare vizi sostanziali o violazioni urbanistiche/paesaggistiche rilevanti.
- La buona fede del richiedente è essenziale: va valutata anche in relazione alla tempestività della domanda; istanze presentate molto tempo dopo la conoscenza dell'illegittimità del titolo rischiano di essere respinte.
- Il pagamento della sanzione previsto dall'art. 38 produce effetti analoghi alla sanatoria solo se ricorrono tutti i presupposti normativi; il mero pagamento, senza che il caso rientri nell'ambito applicativo, non impedisce l'esecuzione della demolizione.
- Se si invoca un impedimento tecnico all'esecuzione della demolizione (es. rischio statico/sismico), occorre prova tecnica specifica e convincente nel procedimento esecutivo; valutazioni generiche o documentazione tardiva possono non essere ritenute sufficienti.
- Precedenti penali e l'annullamento di una sanatoria ottenuta durante un processo possono compromettere la possibilità di invocare la tutela dell'affidamento ex art. 38.
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