Ordinanza n. 274/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per insufficienze riportate nello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di non promozione allo scrutinio di giugno dell'anno scolastico 2025/2026 e la conseguente non ammissione all'esame di maturità, nonché la scheda informativa, la pagella scolastica e gli ulteriori atti connessi. Dal testo emerge che sono stati dedotti vizi relativi alla mancata ammissione, alla mancata o insufficiente attivazione di iniziative di sostegno e recupero, alle comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia, alla situazione familiare dello studente e a una disparità di trattamento e valutazione rispetto ad altri alunni della stessa classe. Lo studente aveva riportato quattro insufficienze: 5 in Matematica, 3 in Elettrotecnica ed elettronica, 4 in Sistemi elettronici automatici e 4 in Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, non ravvisabili profili di fondatezza nei vizi dedotti. Lo studente non possedeva il requisito ordinario di ammissione previsto dall’art. 3, comma 1, lett. iv, dell’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, consistente nella votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e in un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. La possibilità per il Consiglio di classe di ammettere lo studente nonostante un’insufficienza è stata ritenuta meramente facoltativa e riferita al caso di una sola disciplina o gruppo di discipline, non applicabile a una situazione caratterizzata da quattro insufficienze, riguardanti sia una materia comune sia discipline caratterizzanti l’indirizzo, alcune delle quali gravi. Il giudice ha inoltre rilevato dalla documentazione dell’amministrazione l’individuazione di misure di sostegno e recupero. Anche l’eventuale mancata organizzazione di corsi di recupero durante l’anno non è stata ritenuta idonea, di per sé, a modificare il giudizio finale, fondato sull’insufficiente preparazione e sull’incompleta maturazione dello studente. Analogamente, eventuali carenze nelle comunicazioni scuola-famiglia non incidono sulla legittimità della non ammissione, così come la situazione familiare e la generica allegazione di disparità di trattamento non sono state ritenute sufficienti a sovvertire le valutazioni negative. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni e delle situazioni soggettive coinvolte.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
art. 3, comma 1, lett. iv, Ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
Prevede il requisito ordinario di ammissione all'esame di Stato e contempla, secondo il giudice, una facoltà del Consiglio di classe di ammettere in presenza di un'insufficienza riferita a una sola disciplina o gruppo di discipline; tale facoltà non è stata ritenuta applicabile in presenza di quattro insufficienze.
Massime di principio
- In sede di scrutinio finale, il requisito ordinario di ammissione all'esame di Stato consiste nel conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, secondo la disciplina ministeriale applicabile all'anno scolastico di riferimento.
- La facoltà del Consiglio di classe di ammettere all'esame uno studente con un'insufficienza non costituisce un obbligo e, secondo la disciplina esaminata, opera in relazione a una sola disciplina o gruppo di discipline; non si estende automaticamente a una pluralità di insufficienze riguardanti materie comuni e caratterizzanti l'indirizzo di studi.
- La mancata attivazione, durante l'anno scolastico, di corsi o iniziative di recupero non determina di per sé l'illegittimità del giudizio negativo di non ammissione, quando il giudizio finale si fondi sull'accertata insufficiente preparazione dello studente.
- Eventuali carenze nelle comunicazioni tra istituzione scolastica e famiglia non incidono, di per sé, sulla legittimità del giudizio di non ammissione, che trova fondamento nell'accertamento dell'insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione dello studente.
- La situazione familiare dello studente e la generica allegazione di disparità di trattamento rispetto ad altri alunni non sono sufficienti a sovvertire il giudizio di non ammissione, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'illegittimità delle valutazioni negative.
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