Cassazione Penale, Sentenza n. 1826/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che, pur riformando la condanna del giudice di pace, ha omesso motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) e sulla circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.), nonché ha trattato in modo insufficiente la questione relativa all'applicazione d'ufficio dei benefici ex art. 597 co.5 c.p.p.; denuncia violazione di legge e vizio della motivazione per carenza totale in ordine a tali profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, annullando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Cosenza per un nuovo esame limitato ai profili contestati: valutazione della riconoscibilità della circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.) e del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.). La Corte ha inoltre richiamato l'interpretazione giurisprudenziale sull'art. 597 co.5 c.p.p.: il giudice d'appello ha il dovere di motivare l'eventuale mancato esercizio d'ufficio del potere di concedere benefici processuali quando il difensore abbia richiesto tali benefici; non è sufficiente appellarsi al fatto che un diverso beneficio (es. sospensione condizionale) sia stato già concesso in primo grado, poiché i due istituti sono distinti e richiedono autonomo apprezzamento.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma del codice penale contestata nella sentenza di merito come reato per il quale la ricorrente è stata condannata; qui citata per ricostruire il capo d'imputazione
art. 582 c.p.
Altro capo d'imputazione originario nel giudizio di primo grado
art. 62 n.2 c.p.
Circostanza attenuante della provocazione che la difesa aveva chiesto fosse riconosciuta; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello dovesse esprimersi specificamente su tale richiesta
art. 175 c.p.
Disciplina del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte ha rilevato che il giudice d'appello non ha motivato la mancata riconoscibilità di tale beneficio nonostante la richiesta della difesa
art. 163 c.p.
Rilevante per la distinzione tra sospensione condizionale della pena e non menzione: disciplina la sospensione condizionale e i requisiti per la sua concessione
art. 164 c.p.
Fornisce limiti alla sospensione condizionale, citato nella disamina delle differenze tra benefici
art. 167 c.p.
Citato per evidenziare che la sospensione condizionale, se sussistono determinate condizioni, può condurre all'estinzione del reato, diversamente dalla non menzione
art. 133 c.p.
Richiamato come possibile criterio valutativo per la non menzione quando la condanna rientri in certi limiti e in presenza di circostanze favorevoli
art. 597 co. 5 c.p.p.
Attribuisce al giudice d'appello il potere (dovere) di applicare d'ufficio alcuni benefici; la Corte rammenta l'interpretazione delle Sezioni Unite che impone al giudice d'appello di motivare l'esercizio o il mancato esercizio di tale potere quando le condizioni e/o le richieste della difesa lo rendano rilevante
art. 606 co. 2-bis e art. 606 cod. proc. pen.
Regolamentano i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace; la Corte richiama la giurisprudenza su quali vizi siano sindacabili in cassazione in tali casi
Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Interpretazione della Corte che ha chiarito il dovere del giudice d'appello di motivare il mancato esercizio del potere d'ufficio ai sensi dell'art. 597 co.5 c.p.p.; richiamata per delimitare l'ambito del sindacato in cassazione
Massime di principio
- Quando in sede d'appello il difensore richiede specifici benefici (es. non menzione, sospensione condizionale), il giudice d'appello deve esprimersi con motivazione adeguata sul loro riconoscimento o sul mancato riconoscimento; l'omessa valutazione integra vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Il potere del giudice d'appello di applicare benefici d'ufficio (art. 597 co.5 c.p.p.) obbliga il giudice a motivare l'esercizio o il mancato esercizio di tale potere quando le condizioni e le richieste della difesa lo rendano necessario; tuttavia, il ricorrente non può lamentarsi in cassazione della mancata concessione se non aveva chiesto il beneficio nel merito.
- Sospensione condizionale della pena e non menzione sono istituti distinti, con finalità e requisiti diversi; la concessione dell'uno in primo grado non esonera il giudice d'appello dall'autonomo esame dell'altro.
- La mancanza totale o insufficiente di motivazione su profili decisivi (es. riconoscimento di circostanze attenuanti o benefici) costituisce "violazione di legge" e vizi della motivazione tali da fondare annullamento e rinvio in Cassazione.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe esplicitamente chiedere i benefici e documentare le ragioni per il loro riconoscimento in modo da porre il dovere motivazionale a carico del giudice d'appello; ciò facilita il sindacato di legittimità in caso di omissione.
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