Cassazione Penale, Sentenza n. 1628/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 21/04/2021 con la quale era stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento), deducendo un'unica violazione di legge: l'omessa pronuncia della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che, in materia di patteggiamento, l'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione solo quando sia stata applicata una misura di sicurezza illegale e non quando la pronuncia sulla misura sia omessa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 6, sent. n. 9434/2019) e ricordato che il pubblico ministero ha la possibilità di proporre appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. La decisione è del 16 novembre 2021.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento di applicazione della pena mediante patteggiamento; la sentenza impugnata riguarda una pronuncia in tale procedimento.
art. 86 D.P.R. 309/1990
Prevede, per i reati indicati, la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero; il ricorso lamentava l'omessa applicazione di questa misura.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Secondo la Corte, limita il ricorso per cassazione del pubblico ministero alle ipotesi in cui sia stata applicata una misura di sicurezza illegale, non alle ipotesi di omessa pronuncia sulla misura.
art. 680, comma 2 cod. proc. pen.
Indica il rimedio a disposizione del pubblico ministero per le pronunce sui provvedimenti di sicurezza: proporre appello davanti al Tribunale di sorveglianza.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 9434 del 29/01/2019
Precedente che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'omessa pronuncia di espulsione in procedimenti di patteggiamento, richiamato dalla Corte come motivo decisivo.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.), l'omessa pronuncia di una misura di sicurezza (es. espulsione ai sensi dell'art. 86 DPR 309/90) non è rimediabile con ricorso per cassazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis; il ricorso per cassazione è ammesso solo se la misura di sicurezza sia stata applicata e risulti illegale.
- Quando il pubblico ministero ritiene che la pronuncia sulla misura di sicurezza sia stata omessa, il rimedio processuale previsto è l'appello al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, e non la cassazione.
- Per il difensore e l'imputato straniero, in casi simili è utile chiedere esplicitamente in udienza le valutazioni e le motivazioni riguardanti eventuali misure di sicurezza (o l'assenza di esse) affinché sia chiaro se e quali rimedi siano percorribili.
- La giurisprudenza consolidata tende a distinguere tra omissione di pronuncia (rimedi interni diversi dalla cassazione) e illegittimità di una misura applicata (rimedi in Cassazione). Va verificata sempre la fattispecie concreta e i rimedi speciali previsti dalla legge.
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