Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1628/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 21/04/2021 con la quale era stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento), deducendo un'unica violazione di legge: l'omessa pronuncia della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che, in materia di patteggiamento, l'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione solo quando sia stata applicata una misura di sicurezza illegale e non quando la pronuncia sulla misura sia omessa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 6, sent. n. 9434/2019) e ricordato che il pubblico ministero ha la possibilità di proporre appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. La decisione è del 16 novembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena mediante patteggiamento; la sentenza impugnata riguarda una pronuncia in tale procedimento.

  • art. 86 D.P.R. 309/1990

    Prevede, per i reati indicati, la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero; il ricorso lamentava l'omessa applicazione di questa misura.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, limita il ricorso per cassazione del pubblico ministero alle ipotesi in cui sia stata applicata una misura di sicurezza illegale, non alle ipotesi di omessa pronuncia sulla misura.

  • art. 680, comma 2 cod. proc. pen.

    Indica il rimedio a disposizione del pubblico ministero per le pronunce sui provvedimenti di sicurezza: proporre appello davanti al Tribunale di sorveglianza.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 9434 del 29/01/2019

    Precedente che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'omessa pronuncia di espulsione in procedimenti di patteggiamento, richiamato dalla Corte come motivo decisivo.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.), l'omessa pronuncia di una misura di sicurezza (es. espulsione ai sensi dell'art. 86 DPR 309/90) non è rimediabile con ricorso per cassazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis; il ricorso per cassazione è ammesso solo se la misura di sicurezza sia stata applicata e risulti illegale.
  • Quando il pubblico ministero ritiene che la pronuncia sulla misura di sicurezza sia stata omessa, il rimedio processuale previsto è l'appello al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, e non la cassazione.
  • Per il difensore e l'imputato straniero, in casi simili è utile chiedere esplicitamente in udienza le valutazioni e le motivazioni riguardanti eventuali misure di sicurezza (o l'assenza di esse) affinché sia chiaro se e quali rimedi siano percorribili.
  • La giurisprudenza consolidata tende a distinguere tra omissione di pronuncia (rimedi interni diversi dalla cassazione) e illegittimità di una misura applicata (rimedi in Cassazione). Va verificata sempre la fattispecie concreta e i rimedi speciali previsti dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.