Cassazione Civile, Ordinanza n. 21702/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Alcuni medici-docenti universitari, in servizio presso un policlinico universitario e asseritamente preposti alla direzione di strutture semplici, avevano agito per ottenere l’adeguamento dell’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979. Sostenevano che l’indennità fosse stata liquidata senza includere la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico ricoperto e che, in assenza degli atti attuativi del nuovo regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, dovesse continuare ad applicarsi il previgente sistema perequativo, aggiornato secondo l’evoluzione contrattuale del S.S.N. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione delle norme che regolano l’indennità perequativa e il passaggio al nuovo regime, assumendo l’ultrattività della disciplina previgente fino all’effettiva attuazione del nuovo assetto; 2) violazione delle stesse norme e del protocollo d’intesa locale, contestando l’individuazione di una data di cessazione del vecchio regime e l’estensione a realtà territoriali diverse di criteri tratti da altro protocollo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello introdotto un tema non dedotto dalle parti e per avere attribuito ai ricorrenti oneri di allegazione e prova ritenuti pertinenti solo al diverso regime del d.lgs. n. 517/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi nella parte in cui censuravano l’esclusione dell’ultrattività della disciplina previgente in assenza dell’effettiva attuazione del nuovo sistema previsto dal d.lgs. n. 517/1999. Ha affermato che l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999 non tutela soltanto la conservazione dei trattamenti economici già in godimento, ma assicura, nelle more dell’attuazione del nuovo regime, il mantenimento dell’equiparazione garantita dalla normativa precedente, da valutarsi mediante comparazione complessiva dei trattamenti e tenendo conto della concreta posizione di preposizione a struttura semplice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo esame della domanda alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
costituisce il fondamento dell’indennità perequativa rivendicata dal personale universitario medico in servizio presso strutture convenzionate o gestite dalle università; la sua operatività permane fino alla piena attuazione del nuovo regime se questo non è ancora reso effettivo nella singola situazione.
art. 102 d.P.R. n. 382/1980
richiamato insieme all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 quale base del previgente sistema di equiparazione economica.
art. 6 d.lgs. n. 517/1999
introduce un nuovo regime di trattamento economico collegato alle responsabilità degli incarichi e ai risultati, ma non esclude l’ultrattività della disciplina previgente sino all’effettiva attuazione degli adempimenti necessari; la garanzia transitoria non si limita alla mera conservazione dell’importo in atto.
art. 3 D.P.C.M. 24 maggio 2001
richiamato dai ricorrenti quale ulteriore fonte regolativa del trattamento economico in fase di transizione.
art. 326 c.p.c.
richiamato unitamente all’art. 325, comma 2, c.p.c. per affermare la tempestività del ricorso per cassazione.
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato unitamente all’art. 326 c.p.c. per la verifica della tempestività dell’impugnazione.
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
utilizzato come parametro formale dei primi due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per dedurre sia violazione di legge sia nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del diritto di difesa.
art. 112 cod. proc. civ.
invocato per censurare la pretesa decisione su un tema non devoluto al giudizio e l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai principi già enunciati dalla precedente giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- In tema di indennità perequativa del personale universitario medico utilizzato in attività assistenziale, la disciplina transitoria del d.lgs. n. 517/1999 non comporta la mera cristallizzazione dell’importo già percepito, ma impone di mantenere l’equiparazione prevista dal regime previgente fino alla piena attuazione del nuovo sistema nella concreta realtà organizzativa.
- La cessazione dell’assetto previgente non può essere fatta dipendere da una data astratta o dall’inerzia degli enti tenuti all’attuazione: occorre verificare se, nella singola posizione, siano stati effettivamente completati gli adempimenti necessari a rendere operativo il nuovo regime.
- La domanda diretta a conseguire il trattamento perequativo va esaminata mediante raffronto complessivo tra i trattamenti retributivi comparabili, e non attraverso la valorizzazione atomistica di singole voci stipendiali isolate.
- Quando la pretesa riguarda la preposizione a struttura semplice, la valutazione comparativa deve considerare la specifica posizione funzionale allegata e il relativo trattamento economico di riferimento, senza sostituire al thema decidendum una diversa ricostruzione del rapporto.
- È viziata la decisione di merito che, in una controversia sul vecchio regime perequativo, pretenda dai ricorrenti allegazioni e prove proprie del nuovo sistema prima di aver accertato l’effettiva operatività di quest’ultimo nella loro concreta situazione.
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