Sentenza del 05/06/2017 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Notifica atto di appello tramite un'agenzia di posta privata e non a mezzo del servizio Poste Italiane S.p.A. - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si contestava la validità e la tempestività della notifica dell'atto di appello effettuata tramite un operatore postale privato, anziché tramite Poste Italiane S.p.A. La questione riguardava in particolare la possibilità di attribuire fede privilegiata alla ricevuta di spedizione e all'avviso di ricevimento rilasciati dall'operatore privato, ai fini della prova della data di consegna e del rispetto del termine per impugnare.
La decisione
La notifica è stata ritenuta inammissibile. Secondo il principio richiamato, la raccomandata con avviso di ricevimento spedita tramite il servizio postale pubblico costituisce atto pubblico e le relative attestazioni fanno fede fino a querela di falso. Tale efficacia non può essere estesa alle notifiche eseguite tramite un servizio postale privato, poiché l'operatore privato non è abilitato a svolgere la notificazione in qualità di pubblico ufficiale e le sue attestazioni non godono di fede privilegiata. Di conseguenza, l'atto di appello non è stato validamente notificato.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992
La norma disciplina il deposito del ricorso e la documentazione della sua spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La ricevuta e l'avviso di ricevimento possono provare la tempestività della proposizione del ricorso quando provengono da un servizio postale abilitato e hanno la natura di atti pubblici.
Art. 2699 c.c.
L'atto pubblico è il documento redatto, con le formalità richieste, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.
Le attestazioni del servizio postale pubblico relative alla spedizione e alla consegna godono di fede privilegiata perché riconducibili a un soggetto abilitato; la medesima efficacia non spetta alle attestazioni dell'operatore postale privato privo della qualifica di pubblico ufficiale.
Cassazione civile, sentenze n. 17723/2006 e n. 13812/2007
La spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale pubblico costituisce atto pubblico e le attestazioni relative alla procedura fanno fede privilegiata, analogamente a quelle dell'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Quando la legge richiede la prova della spedizione o della consegna entro un termine processuale, occorre utilizzare un canale di notificazione espressamente abilitato e idoneo a rilasciare documenti con fede privilegiata.
- La ricevuta di un operatore postale privato non è automaticamente equivalente alla ricevuta di Poste Italiane S.p.A. e può non essere sufficiente a dimostrare validamente la tempestività dell'impugnazione.
- L'utilizzo di un servizio postale privato può determinare l'inammissibilità del ricorso o dell'appello, soprattutto quando il rispetto del termine dipende esclusivamente dalla data risultante dalla ricevuta o dall'avviso di ricevimento.
- Prima di notificare un atto giudiziario è necessario verificare che il soggetto incaricato sia legalmente abilitato alla notificazione e che la documentazione rilasciata abbia l'efficacia probatoria richiesta dalla normativa processuale.
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