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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26588/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'ufficio provinciale competente ha applicato una sanzione pecuniaria per asserita violazione della normativa antincendio, ritenendo che la proprietaria non avesse comunicato l'avvenuto adeguamento dell'impianto termico e del locale caldaia alle prescrizioni impartite dagli ispettori. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione, valorizzando il fatto che l'impianto non fosse conforme, secondo la disciplina previgente, con particolare riferimento al tubo di sfiato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al caso il d.P.R. n. 1288 del 1967, senza considerare che l'immobile sarebbe stato realizzato prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e che, comunque, esso sarebbe stato fuori dal perimetro applicativo legato alle zone A e B previste dalla legge n. 615 del 1966; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dei principi del giusto processo, per aver il giudice deciso su una questione rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mutamento della motivazione del provvedimento sanzionatorio in giudizio, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) violazione delle norme sul regime di adeguamento degli impianti esistenti previste dal d.m. 28 aprile 2005, sostenendosi che non vi fosse obbligo di adeguamento perché l'impianto era anteriore e di potenza inferiore alla soglia prevista; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata valutazione delle prove, che avrebbero dimostrato come la richiesta di adeguamento fosse stata indotta dall'amministrazione e non espressione di volontà della proprietaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo l'errore della Corte d'appello nell'avere considerato come già vigente il d.P.R. n. 1288 del 1967 al momento della realizzazione dell'immobile. La Suprema Corte ha chiarito che quel regolamento è entrato in vigore solo il 9 luglio 1968, in forza dell'art. 17, comma 1, e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1968; pertanto la sola indicazione dell'anno di edificazione dell'immobile, avvenuta nel 1968, non bastava a dimostrare l'assoggettamento dell'opera alla disciplina regolamentare. Su tale base la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia facendo corretta applicazione del dato sull'entrata in vigore del regolamento. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 26, commi 2 e 3, legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41

    costituisce la base normativa della sanzione amministrativa per omessa comunicazione dell'adeguamento dell'impianto termico e del locale caldaia

  • art. 22 della legge n. 689 del 1981

    richiamato dalla ricorrente come parametro del corretto svolgimento del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della decisione resa su questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio preventivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla diversa motivazione del provvedimento sanzionatorio

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    richiamato per censurare la pretesa disapplicazione da parte del giudice di norme di diritto che avrebbero dovuto essere applicate

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato per dedurre omessa valutazione delle risultanze istruttorie

  • artt. 1 e 2, comma 3, d.m. 28 aprile 2005

    disciplinano gli impianti esistenti e l'eventuale esonero dall'adeguamento se realizzati in conformità alla previgente normativa

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288

    richiamato per delimitare l'ambito di applicazione del regolamento agli impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h e alle zone A e B

  • art. 5, comma 4, d.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288

    contiene la prescrizione tecnica sulle caratteristiche e distanze del tubo di sfiato dell'impianto termico

  • art. 17, comma 1, d.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288

    stabilisce che il regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione; la Corte ne ricava l'entrata in vigore al 9 luglio 1968

  • art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615

    richiamato come base normativa del regolamento di esecuzione in materia di impianti termici

  • art. 4 della legge 13 luglio 1966, n. 966

    richiamato nel percorso argomentativo della ricorrente sulla diversa disciplina antincendio applicabile agli edifici civili

Massime di principio

  • Quando la disciplina tecnica applicabile dipende dalla data di entrata in vigore di un regolamento, il giudice deve accertare in modo puntuale se l'opera o l'impianto siano stati realizzati prima o dopo tale data; la sola indicazione dell'anno non è sufficiente se il momento di efficacia decorre all'interno di quell'anno.
  • L'esenzione o la deroga all'obbligo di adeguamento di impianti esistenti presuppone la previa conformità alla normativa previgente; se manca tale conformità, la deroga non può essere invocata.
  • L'erronea individuazione del momento di entrata in vigore della norma tecnica rilevante integra violazione di legge censurabile in cassazione quando incide sulla qualificazione della conformità dell'impianto e sulla legittimità della sanzione.
  • Le ulteriori censure restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo è sufficiente a travolgere la sentenza impugnata e a imporre il rinvio per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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