Sentenza n. 1393/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 6.9.2024, notificato il 17.9.2024, emesso dalla Questura di Vibo Valentia ai sensi degli artt. 1 e 3, commi 4 e 5, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Vibo Valentia adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale sostenendo l'illegittimità della misura per violazione dell'art. 1, lettera c), del d.lgs. 159/2011, carenza ed erroneità della motivazione, mancanza dei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha contestato in particolare l'attualità della propria pericolosità sociale, evidenziando che la condanna per lesioni personali risaliva al 2005, che le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia erano occasionali e risalenti al periodo 2002-2008 e che nel 2021 la stessa Questura gli aveva rilasciato una licenza di porto di fucile per uso sportivo. Ha inoltre sostenuto che il deferimento all'autorità giudiziaria del giugno 2024, relativo a un atteggiamento offensivo nei confronti di un pubblico ufficiale durante le operazioni di chiusura di un seggio elettorale, non fosse idoneo a dimostrare la pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo l'avviso orale. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 159/2011, la misura può essere adottata quando il Questore rilevi indizi a carico dell'interessato riconducibili a una delle categorie di cui all'art. 1. Per il giudizio di pericolosità sociale è sufficiente che emergano, anche mediante sospetti adeguatamente motivati, elementi complessivi idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali; non è necessario che vi siano contestazioni già definite dall'autorità giudiziaria o la prova che l'interessato viva di proventi illeciti, sia dedito a traffici delittuosi o si associ con pregiudicati. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi e il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, pur essendo eterogenei e in parte risalenti, la condanna del 2005, i controlli per frequentazioni con soggetti pregiudicati e soprattutto il più recente episodio del 2024 sono stati ritenuti idonei, nel loro complesso, a confermare l'attualità delle inclinazioni antisociali e la necessità della misura preventiva. Il precedente rilascio del porto d'armi nel 2021 non è stato considerato decisivo, poiché successivamente erano intervenuti elementi nuovi, tra cui il divieto prefettizio di detenzione di armi applicato nell'ottobre 2024. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: ... c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
La riconducibilità alla categoria prevista dalla lettera c) può essere desunta da un modello comportamentale complessivo e da elementi di fatto, anche eterogenei e in parte risalenti, purché idonei a rivelare una pericolosità sociale attuale.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
L'avviso orale è una misura preventiva personale adottabile sulla base di indizi e di sospetti adeguatamente motivati; non richiede necessariamente una condanna o una contestazione già definita dall'autorità giudiziaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata per giustificare l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'avviso orale del Questore può essere adottato sulla base di indizi e sospetti adeguatamente motivati, senza che sia necessaria una condanna definitiva o una contestazione già sottoposta a compiuto vaglio dell'autorità giudiziaria.
- La pericolosità sociale rilevante ai fini dell'avviso orale può essere desunta dal modello comportamentale complessivo dell'interessato, anche quando gli elementi siano eterogenei, risalenti o non dimostrino singolarmente la dedizione a traffici illeciti o la stabile frequentazione di pregiudicati.
- L'attualità della pericolosità sociale può risultare da un episodio recente valutato insieme a precedenti più risalenti; il rilascio di un titolo di polizia in epoca anteriore non impedisce di valorizzare sopravvenienze successive.
- Nella valutazione della pericolosità sociale l'amministrazione esercita ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione.
- La legittimità dell'avviso orale deve essere valutata considerando unitariamente tutti gli elementi disponibili, senza richiedere che ciascun elemento, isolatamente considerato, dimostri la pericolosità sociale dell'interessato.
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