Cassazione Penale, Sentenza n. 39747/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna in cassazione per: (1) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene si tratti di ricettazione e non furto, argomentando che il teste non lo ha riconosciuto come autore); (2) vizio nella determinazione della pena per applicazione di aumento per continuazione interna senza richiamo ex art. 81 c.p.; (3) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, poiché il primo grado avrebbe computato la recidiva nel calcolo prescrizionale (recidiva poi esclusa); (4) vizio di motivazione relativo all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma le decisioni di merito: De Donato è stato dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato (art. 624-bis, comma 1 e 3) e furto semplice (art. 625 n.2 c.p.) e condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e €670 di multa, con esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce di indizi gravi, precisi e concordanti (offerta immediata in vendita su Subito.it delle biciclette sottratte); il secondo motivo è infondato: la continuazione può essere ritenuta anche se l'art. 81 c.p. non è espressamente richiamato nell'imputazione purché la descrizione fattuale sia completa; il terzo motivo è inammissibile poiché l'eccezione di prescrizione è proposta per la prima volta in cassazione e l'inammissibilità dei motivi principali impedisce l'esame di nuovi motivi; in ogni caso il reato non risultava prescritto alla data della sentenza impugnata; il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha adeguatamente motivato la congruità della pena ai criteri dell'art. 133 c.p. Sono inoltre confermate la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma sanzionatoria per il furto aggravato; i giudici hanno ritenuto sussistente il reato alla luce degli indizi che connettono l'imputato al furto e alla successiva messa in vendita dei beni sottratti
art. 625 c.p.
Riferimento alla fattispecie di furto con le circostanze aggravanti previste dal comma indicato; applicato nella ricostruzione dei reati contestati
art. 81 c.p.
La Corte ricorda che l'indicazione formale dell'art. 81 nell'imputazione non è necessaria quando la descrizione dei fatti consente di ritenere la sussistenza della continuazione tra più condotte
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'aumento sanzionatorio sia congrua e adeguatamente fondata sui precedenti e sulla pericolosità dell'imputato
art. 161 c.p.
Richiamato in relazione al computo del termine prescrizionale (aumento della pena ai fini della prescrizione di un quarto)
art. 606, comma 3 c.p.p.
Principio per cui in cassazione non sono deducibili questioni non prospettate in appello; ha determinato l'inammissibilità del primo motivo non sollevato in appello
art. 585, comma 4 c.p.p.
L'inammissibilità dell'impugnazione principale impedisce l'esame di motivi nuovi proposti in cassazione, applicato al motivo relativo alla prescrizione
art. 129 c.p.p.
Regola la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità; la Corte ha richiamato il limite secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza il potere di esaminare tali questioni
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni di qualificazione giuridica dei fatti che non siano state dedotte in appello: le censure nuove sono, di regola, inammissibili.
- La prova indiziaria consistente nella messa immediata in vendita di beni appena sottratti è elemento idoneo a collegare il venditore al furto e a fondare la condanna se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
- L'applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) non richiede necessariamente il richiamo formale della norma nell'imputazione quando la descrizione fattuale consente la ricostruzione di più condotte autonome e omogenee; ciò non viola il principio di correlazione accusa-sentenza se il fatto è compiutamente descritto.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere tempestivamente sollevate; proporle per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile, e l'inammissibilità di motivi principali impedisce l'introduzione di nuovi motivi in cassazione.
- La valutazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p. è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria; il recupero dei beni sottratti non costituisce automaticamente causa attenuante se il recupero non è frutto dell'iniziativa dell'imputato.
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