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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39747/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna in cassazione per: (1) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene si tratti di ricettazione e non furto, argomentando che il teste non lo ha riconosciuto come autore); (2) vizio nella determinazione della pena per applicazione di aumento per continuazione interna senza richiamo ex art. 81 c.p.; (3) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, poiché il primo grado avrebbe computato la recidiva nel calcolo prescrizionale (recidiva poi esclusa); (4) vizio di motivazione relativo all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma le decisioni di merito: De Donato è stato dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato (art. 624-bis, comma 1 e 3) e furto semplice (art. 625 n.2 c.p.) e condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e €670 di multa, con esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce di indizi gravi, precisi e concordanti (offerta immediata in vendita su Subito.it delle biciclette sottratte); il secondo motivo è infondato: la continuazione può essere ritenuta anche se l'art. 81 c.p. non è espressamente richiamato nell'imputazione purché la descrizione fattuale sia completa; il terzo motivo è inammissibile poiché l'eccezione di prescrizione è proposta per la prima volta in cassazione e l'inammissibilità dei motivi principali impedisce l'esame di nuovi motivi; in ogni caso il reato non risultava prescritto alla data della sentenza impugnata; il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha adeguatamente motivato la congruità della pena ai criteri dell'art. 133 c.p. Sono inoltre confermate la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sanzionatoria per il furto aggravato; i giudici hanno ritenuto sussistente il reato alla luce degli indizi che connettono l'imputato al furto e alla successiva messa in vendita dei beni sottratti

  • art. 625 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di furto con le circostanze aggravanti previste dal comma indicato; applicato nella ricostruzione dei reati contestati

  • art. 81 c.p.

    La Corte ricorda che l'indicazione formale dell'art. 81 nell'imputazione non è necessaria quando la descrizione dei fatti consente di ritenere la sussistenza della continuazione tra più condotte

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'aumento sanzionatorio sia congrua e adeguatamente fondata sui precedenti e sulla pericolosità dell'imputato

  • art. 161 c.p.

    Richiamato in relazione al computo del termine prescrizionale (aumento della pena ai fini della prescrizione di un quarto)

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Principio per cui in cassazione non sono deducibili questioni non prospettate in appello; ha determinato l'inammissibilità del primo motivo non sollevato in appello

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    L'inammissibilità dell'impugnazione principale impedisce l'esame di motivi nuovi proposti in cassazione, applicato al motivo relativo alla prescrizione

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità; la Corte ha richiamato il limite secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza il potere di esaminare tali questioni

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni di qualificazione giuridica dei fatti che non siano state dedotte in appello: le censure nuove sono, di regola, inammissibili.
  • La prova indiziaria consistente nella messa immediata in vendita di beni appena sottratti è elemento idoneo a collegare il venditore al furto e a fondare la condanna se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
  • L'applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) non richiede necessariamente il richiamo formale della norma nell'imputazione quando la descrizione fattuale consente la ricostruzione di più condotte autonome e omogenee; ciò non viola il principio di correlazione accusa-sentenza se il fatto è compiutamente descritto.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere tempestivamente sollevate; proporle per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile, e l'inammissibilità di motivi principali impedisce l'introduzione di nuovi motivi in cassazione.
  • La valutazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p. è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria; il recupero dei beni sottratti non costituisce automaticamente causa attenuante se il recupero non è frutto dell'iniziativa dell'imputato.

Testo integrale

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