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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14073/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Milano del 03/07/2023 per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) a fronte dell'omesso versamento IVA per gli anni 2014 e 2015. Il ricorrente deduceva anche travisamento della prova per la mancata valutazione della relazione tecnica del Prof. Cortesi e per l'ignorata incidenza di atti amministrativi e tributarî (sgravio della cartella 2014, rottamazione e pagamento parziale 2015, rateizzazione) e sosteneva che, alla luce della novella d.lgs. 150/2022 ("riforma Cartabia"), la condotta susseguente (adempimento/rottamazione/rateizzazione) doveva essere valorizzata nel giudizio complessivo sulla tenuità dell'offesa; inoltre contestava l'errata considerazione della "abitualità" avendo uno dei reati pregresse (2013) estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha censurato la motivazione assente o insufficiente dei giudici di merito su più aspetti: mancato confronto con il dato numerico del superamento della soglia di punibilità (inferiore all'11,5% per il 2014), omissione di valutazione della relazione tecnica del Prof. Cortesi, errata considerazione del reato del 2013 nonostante fosse estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., e mancata applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 rispetto alla rilevanza della condotta susseguente al reato. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio valuti, tra l'altro, se i pagamenti successivi/rottamazione/rateizzazione abbiano effettivamente "neutralizzato" in concreto la gravità dell'offesa e se sussistano elementi di abitualità, tenendo conto che i reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. non possono essere computati per l'elemento ostativo dell'abitualità.

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.lgs. 74/2000

    soglia di punibilita' fissata a 250.000 euro

    Norma che definisce il reato di omesso versamento IVA e la soglia di rilevanza penale; il superamento significativo della soglia preclude in via generale l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita'.

  • art. 131-bis cod. pen.

    la "condotta susseguente al reato" puo' essere valorizzata nell'ambito del giudizio complessivo sull'entita' dell'offesa

    Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) la condotta successiva al reato (es. pagamento rateale, rottamazione, rimedio) non e' di per se' sufficiente a trasformare in tenue un'offesa che non lo era, ma e' un criterio valutabile insieme agli altri parametri di cui all'art.133 c.p. nella determinazione della particolare tenuita'.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri (natura, mezzi, tempo, gravita' del danno, intensita' del dolo, ecc.) per valutare l'entita' dell'offesa e quindi la possibile applicabilita' dell'art.131-bis; il giudice deve effettuare un giudizio complessivo e unitario usando tali parametri.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    L'estinzione del reato e dei suoi effetti penali ai sensi di tale norma impedisce che il reato estinto sia preso in considerazione ai fini della valutazione dell'abitualita' o di recidiva nella applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • d.lgs. 150/2022 ("riforma Cartabia")

    Ha ampliato i parametri applicabili per il riconoscimento della causa di non punibilita' ex art.131-bis, rendendo possibile la valutazione della condotta susseguente al reato (anche il pagamento rateale o adesione a rottamazione) come elemento da considerare nel giudizio complessivo sulla tenuita' dell'offesa; la modifica si applica anche ai procedimenti pendenti.

Massime di principio

  • In reati tributari con soglia di punibilita' (es. art.10-ter D.lgs.74/2000), il superamento significativo della soglia rende normalmente inapplicabile l'art.131-bis; pero' un superamento "di poco" consente al giudice di valutare anche gli altri parametri di cui all'art.133 c.p.
  • La condotta susseguente al reato (pagamenti, rateizzazioni, rottamazioni, sgravio) va valutata dal giudice come elemento nell'ambito del giudizio complessivo sulla tenuita' dell'offesa, ma non e' di per sè sufficiente a farne ricadere l'evento nella particolare tenuita'.
  • Il giudice di merito deve esaminare e motivare espressamente i dati numerici e le prove tecniche (es. relazione di consulenti contabili) quando da esse dipende la valutazione del superamento della soglia o della possibilita' di applicare l'art.131-bis.
  • I reati estinti ai sensi dell'art.460, comma 5, c.p.p. non possono essere computati per valutare l'abitualita' del comportamento ai fini dell'art.131-bis; occorre quindi verificare l'effettiva sussistenza di precedenti utili per l'ostativita'.
  • Se la Cassazione non dispone di elementi fattuali immediatamente decisivi, annulla con rinvio e lascia al giudice del merito la valutazione discrezionale complessiva e motivata dei parametri di cui all'art.133 c.p. e della incidenza delle condotte susseguenti.
  • In procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (d.lgs.150/2022) il giudice deve applicare la nuova disciplina e valutare se le condotte successive neutralizzino concretamente la gravita' dell'offesa.

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