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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29898/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva respinto l'opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva applicato la misura alternativa dell'espulsione. Due motivi principali: 1) nullità del giudizio per omessa traduzione del detenuto all'udienza, essendosi il detenuto trasferito tre giorni prima; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sull'insussistenza dei motivi ostativi all'espulsione, in particolare mancata valutazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19 d.lvo 286/1998, con riferimento ai presunti legami affettivi con la cugina Asmae Raid e la presenza di due cugini in Toscana.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: ai sensi dell'art. 678, comma 3.2., cod. proc. pen., la traduzione del detenuto nel procedimento di sorveglianza è disposta solo se il detenuto la richiede, cosa che non risulta. Sul secondo motivo ha ritenuto insussistente la causa ostativa all'espulsione relativa alla tutela della vita privata e familiare: la parte aveva solo indicato la presenza di due cugini disponibili, senza prospettare rapporti personali significativi e radicati in Italia; i parenti stretti risultavano residenti in Marocco, per cui il giudizio negativo è stato fondato sull'assenza di un nucleo di relazioni idonee a dimostrare vita familiare radicata in Italia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. proc. pen., comma 3.2

    art. 678, comma 3.2., cod. proc. pen.

    Nel procedimento di sorveglianza la traduzione del detenuto all'udienza è disposta solo se il detenuto ne fa richiesta; l'omessa traduzione non determina nullità automatica in assenza di richiesta.

  • art. 19 d.lvo n. 286/1998, comma 1.1 (testo ante modifica)

    art. 19, comma 1.1, d.lvo n. 286/1998

    La causa ostativa all'espulsione per rispetto della vita privata e familiare richiede l'esistenza di legami personali e familiari significativi e radicati nel territorio italiano; mere indicazioni di parenti disponibili ad aiutare non sono sufficienti per invocare la causa ostativa.

  • decreto legge 10 marzo 2023, n. 20 (richiamato come modifica)

    decreto legge 10 marzo 2023, n. 20

    Il riferimento evidenzia che la valutazione è stata effettuata con riguardo al testo previgente alla modifica introdotta da questo decreto; pertanto va verificata la disciplina vigente al momento del provvedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è rigettato.

Massime di principio

  • La traduzione del detenuto all'udienza del Tribunale di sorveglianza non è automatica: l'istanza deve essere formulata dal detenuto; il difensore dovrebbe comunque verificare e documentare tale richiesta o chiedere formalmente la traduzione se utile alla difesa.
  • Per opporsi all'espulsione invocando la tutela della vita privata e familiare occorre produrre prove concrete di legami stabili, significativi e radicati sul territorio italiano (es. convivenza, rapporti affettivi dimostrabili, attività lavorative o scolastiche dei familiari, atti di vita quotidiana condivisa).
  • La semplice presenza di parenti (es. cugini) o la loro disponibilità ad aiutare non è di per sé idonea a dimostrare la sussistenza di una vita privata e familiare tale da ostare all'espulsione.
  • La residenza dei parenti stretti all'estero costituisce un elemento che può indebolire la tesi della esistenza di legami familiari radicati in Italia.
  • La difficoltà o l'impossibilità di contattare un parente non può, da sola, giustificare il riconoscimento della causa ostativa; il giudice può valutare l'insieme degli elementi forniti dall'interessato.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe: richiedere espressamente la traduzione quando necessario; depositare dichiarazioni e contatti dei familiari; documentare la continuità e la concretezza dei legami (messaggi, certificati di residenza, contratti di lavoro, iscrizioni scolastiche, attestazioni di convivenza); esporre specificamente come i legami incidono sulla vita privata e familiare del ricorrente.
  • Occorre verificare sempre la normativa vigente al momento del provvedimento in quanto modifiche legislative possono alterare i presupposti di tutela invocati.

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