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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-158/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 19 November 2025. — Piql AS v European Commission. — Grant agreement signed as part of the ‘Horizon 2020’ Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) – Ultra-secure data storage and long-term preservation of digital and analogue data – Decision to recover part of the grant – Enforceable decision – Article 299 TFEU – Article 110 of the EEA Agreement – Eligible costs – Article 122(2)(b) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 – Article 23(5)(b) of Regulation (EU) No 1290/2013 – Concepts of ‘linked third parties’ and ‘affiliated entities’ – Admissibility of evidence. — Case T-158/24

Giurisprudenza europea62024TJ0158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Piql AS contro la decisione della Commissione che recuperava parte della sovvenzione Horizon 2020. La controversia riguardava l'eleggibilità dei costi di noleggio di 10 PiqlReaders forniti da Tronrud Engineering, società qualificata come entità affiliata/linke d third party del beneficiario. Il Tribunale conferma che il profitto del fornitore non era eleggibile e che Piql non ha dimostrato né un diverso periodo di ammortamento né un diverso periodo di noleggio rilevante ai fini del confronto con il costo di ammortamento. È altresì dichiarata irricevibile la prova documentale depositata tardivamente senza giustificazione.

Annullamento parziale di una decisione di recupero di un contributo Horizon 2020 per spese di noleggio di apparecchiature ritenute in parte non eleggibili

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente escluso, ai fini dell'eleggibilità dei costi del progetto, una parte delle spese di noleggio di 10 PiqlReaders sulla base del fatto che tali costi superavano i costi di ammortamento di attrezzature simili; in particolare: (i) quale periodo di ammortamento fosse applicabile; (ii) se al costo ammortizzabile dovesse aggiungersi un margine di profitto del fabbricante/locatore; (iii) quale durata di noleggio dovesse essere presa in considerazione per verificare il limite dell'ammortamento.

Principio di diritto

Nei progetti finanziati nell'ambito di Horizon 2020, il no-profit rule si applica anche alle entità affiliate o ai linked third parties: i loro costi sono eleggibili, ma non può essere riconosciuto alcun margine di profitto. Inoltre, i costi di noleggio di attrezzature sono eleggibili solo nella misura in cui non eccedano i costi di ammortamento di attrezzature simili, determinati secondo le usuali pratiche contabili del beneficiario; chi impugna la decisione di recupero deve provare che una deroga a tali pratiche sia giustificata e che la durata effettiva di utilizzo rilevante sia diversa da quella considerata dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Articolo 110 dell'Accordo SEE
  • Articolo 317 TFUE
  • Articolo 85(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 6 dell'accordo di sovvenzione
  • Articolo 10 dell'accordo di sovvenzione
  • Articolo 21.2 dell'accordo di sovvenzione
  • Articolo 21.3 dell'accordo di sovvenzione
  • Articolo 5.3.3 dell'accordo di sovvenzione
  • Articolo 122(2)(b) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 125(4) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 126(4) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 57(2) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 23(5)(b) del regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Articolo 23(5)(d) del regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Regolamento (UE) n. 651/2014

Annullamento parziale di una decisione di recupero di un contributo Horizon 2020 per spese di noleggio di apparecchiature ritenute in parte non eleggibili

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Piql AS contro una decisione della Commissione europea di recupero di somme erogate nell'ambito di un accordo di sovvenzione Horizon 2020. Il contenzioso ruota attorno all'eleggibilità di costi di noleggio di 10 macchine PiqlReaders fornite da Tronrud Engineering.

Fatti e procedimento principale

Piql AS e l'EASME, poi divenuta Eismea, avevano sottoscritto nel marzo 2018 un grant agreement relativo al progetto "Ultra-secure data storage and long-term preservation of digital and analogue data". Il contributo massimo era pari al 70% dei costi stimati del progetto. Nel corso dell'esecuzione, Piql aveva noleggiato 10 PiqlReaders da Tronrud Engineering per attività di test e pilotaggio, inizialmente per 13 mesi, poi con proroga del contratto fino al 31 marzo 2021.

A seguito di un audit della Corte dei conti europea, Eismea ha contestato in parte l'ammissibilità di tali costi di noleggio e, dopo il contraddittorio amministrativo, la Commissione ha adottato la decisione impugnata di recupero di EUR 245 161,28 oltre interessi.

Ammissibilità della prova prodotta tardivamente

In giudizio, Piql ha depositato due documenti nuovi ai sensi dell'articolo 85(3) del regolamento di procedura. Il Tribunale li ha dichiarati non valutabili, poiché la ricorrente non aveva fornito ragioni precise e specifiche che giustificassero il ritardo nel deposito, richiesto per la produzione di prove tardive in via eccezionale.

Normativa rilevante e quadro contrattuale

Il Tribunale richiama anzitutto il principio di sana gestione finanziaria, il dovere della Commissione di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e la regola per cui il bilancio UE può finanziare solo costi eleggibili. Sono centrali gli articoli 6 e 10 dell'accordo di sovvenzione.

L'articolo 6.1 stabilisce i requisiti generali di eleggibilità: costi effettivamente sostenuti nel periodo di attuazione, collegati al progetto, necessari, identificabili, verificabili, contabilizzati secondo i principi contabili applicabili e ragionevoli. L'articolo 6.2, punto D.2, disciplina in particolare i costi di ammortamento e i costi di noleggio/leasing di attrezzature, prevedendo per questi ultimi che siano eleggibili solo nella misura in cui non superino i costi di ammortamento di attrezzature simili e non includano oneri finanziari.

Primo motivo: periodo di ammortamento

Piql sosteneva che per i 10 PiqlReaders noleggiati dovesse applicarsi un periodo di ammortamento di due anni, trattandosi di prototipi di seconda generazione e non di versioni commerciali. Il Tribunale respinge l'argomento: dalle stesse scritture contabili della ricorrente risultava un periodo di ammortamento di cinque anni per tutte le macchine iscritte tra le immobilizzazioni, e anche in un altro progetto finanziato dall'UE Piql aveva indicato un periodo di cinque anni.

La ricorrente non ha dimostrato che tali indicazioni riguardassero solo versioni commerciali e non prototipi, né ha provato che i prototipi debbano necessariamente essere ammortizzati in un periodo più breve. Non è stata neppure considerata sufficiente, quale standard autonomo, una breve dichiarazione rilasciata da un dipendente di Tronrud Engineering nel 2024, ritenuta non indipendente e ottenuta ai fini della controversia.

Secondo motivo: importo ammortizzabile e assenza di profitto

Piql chiedeva che il costo ammortizzabile fosse calcolato aggiungendo ai costi diretti di parti, materiali e manodopera un margine di profitto del 20% del produttore. La Commissione sosteneva invece che Tronrud Engineering fosse un'entità collegata/affiliata e che il margine di profitto non fosse riconoscibile.

Il Tribunale accoglie la tesi della Commissione. Tronrud Engineering era il maggiore azionista di Piql durante il progetto, con una partecipazione del 15,48% a fine 2020, e vi era una relazione stabile e di lunga durata tra le due società. Ciò basta a qualificare Tronrud Engineering come entità affiliata ai sensi dell'articolo 122(2)(b) del regolamento n. 966/2012 e come linked third party ai sensi dell'articolo 23(5)(b) del regolamento n. 1290/2013.

Di conseguenza, si applica la regola del no-profit: i costi eleggibili sono solo i costi effettivi sostenuti dall'entità collegata, non essendo ammesso alcun profitto. Sono respinti i richiami della ricorrente al diritto della concorrenza, agli aiuti di Stato e alla definizione di PMI, ritenuti irrilevanti per l'interpretazione delle norme finanziarie applicabili ai grant UE.

Terzo motivo: durata del noleggio rilevante

Piql sosteneva che, poiché il contratto era stato prorogato da 13 a 25 mesi, il canone mensile effettivo dovesse essere ricalcolato su 25 mesi, riducendo così il costo mensile e rendendo il noleggio compatibile con i costi di ammortamento di riferimento. Il Tribunale osserva tuttavia che la stessa ricorrente, nei documenti trasmessi in sede di audit, aveva indicato una redistribuzione del costo su un periodo di 19 mesi e non di 25, precisando inoltre che i canoni erano stati disposti su un arco temporale più lungo ma con utilizzo effettivo ai fini del progetto solo per il periodo rilevante.

Poiché Piql non ha dimostrato che i PiqlReaders siano stati effettivamente utilizzati per l'intera durata contrattuale di 25 mesi, non ha scalfito la valutazione dell'amministrazione, che si era basata sul periodo di 19 mesi indicato dalla stessa beneficiaria.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il motivo unico di ricorso, dichiara legittima la decisione di recupero limitatamente ai costi contestati e condanna Piql AS alle spese. La pronuncia conferma che, nei programmi UE di ricerca, la qualificazione del fornitore come entità affiliata o linked third party incide direttamente sul trattamento dei costi e impedisce il riconoscimento di margini di profitto, mentre l'onere di provare l'eccezionale deroga alle pratiche contabili ordinarie grava sul beneficiario.

Come è indicizzato

Materiefinanziamenti ueprogrammi di ricerca e innovazionerecupero di sovvenzionicosti eleggibilirapporti con terzi collegati

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