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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 5676 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Acquisto prima casa - Assenza dei requisiti per agevolazione - Maggiore imposta - Responsabilità solidale del venditore - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'acquirente aveva richiesto l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, ma successivamente era emerso che i requisiti necessari non sussistevano. Di conseguenza, l'atto doveva essere assoggettato al regime ordinario di imposta. Il venditore sosteneva che la maggiore imposta fosse imputabile esclusivamente all'acquirente e invocava l'esclusione prevista dall'art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986. La questione riguardava quindi l'estensione della responsabilità solidale del venditore per la maggiore imposta derivante dal disconoscimento dell'agevolazione.

La decisione

La responsabilità solidale del venditore è stata riconosciuta. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, il venditore, in quanto parte contraente, risponde solidalmente con l'acquirente dell'imposta di registro. Il venir meno dell'agevolazione prima casa non costituisce una maggiorazione dovuta alla colpa esclusiva di uno dei contraenti, ma comporta la mancata concessione di un beneficio che riguardava anche il venditore, il quale era obbligato in solido. Pertanto, non è stata applicata l'esclusione prevista dall'art. 57, comma 4, e la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 57, comma 1

    Le parti contraenti sono coobbligate al pagamento dell'imposta.

    Il venditore e l'acquirente sono responsabili in solido per l'imposta di registro relativa al trasferimento immobiliare, compresa quella dovuta perché l'agevolazione richiesta non spettava.

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 57, comma 4

    La disposizione non esclude la responsabilità solidale del venditore quando la maggiore imposta deriva dal disconoscimento dell'agevolazione prima casa, poiché tale effetto non è considerato una maggiorazione imputabile esclusivamente alla condotta dell'acquirente.

Massime di principio

  • Nel trasferimento immobiliare, il venditore può essere chiamato a rispondere in solido con l'acquirente dell'imposta di registro non versata o versata in misura insufficiente.
  • Se l'agevolazione prima casa viene negata per mancanza dei requisiti, si applica l'imposta ordinaria e la relativa differenza può essere richiesta anche al venditore.
  • La responsabilità solidale non viene meno per il solo fatto che i requisiti dell'agevolazione riguardino principalmente la situazione personale dell'acquirente.
  • L'esclusione della responsabilità del venditore opera solo nei casi in cui la maggiore imposta sia effettivamente imputabile in via esclusiva alla condotta di una parte e non quando derivi dalla mancata concessione di un beneficio fiscale collegato all'atto.
  • Il venditore che paghi l'intero importo in quanto obbligato solidale può, in linea generale, valutare un'azione di regresso nei confronti dell'acquirente, secondo i rapporti interni tra le parti.

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