Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9613/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva il difetto di motivazione con riguardo agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, lamentando che la Corte di appello non avrebbe motivato distintamente gli incrementi per i reati 'satellite' in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 47127/2021, Pizzone). In sostanza, si contestava la proporzione e la specifica motivazione delle maggiorazioni della pena operate per la continuazione tra i vari capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse determinato e motivato il trattamento sanzionatorio nei termini seguenti: pena base per il reato più grave 2 anni, 11 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa (distacco dal minimo edittale); aumento a 4 anni, 10 mesi, 10 giorni di reclusione e 8.333,00 euro di multa per recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ulteriore aumento a 5 anni di reclusione e 10.000 euro di multa per la continuazione con i capi 1.3, 1.7 e 1.10; riduzione a 3 anni, 4 mesi di reclusione e 6.666,00 euro di multa per il rito abbreviato. La Cassazione ha ritenuto che gli aumenti per continuazione fossero complessivamente modesti (circa 1 mese e 20 giorni per tutti e tre i capi, quindi poco più di 15 giorni per ciascun capo) e, considerata la continuazione interna di ciascun capo (plurime cessioni nel tempo), non vi era motivo per ridurli; di conseguenza il vizio di motivazione dedotto non è stato ritenuto sussistente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La Corte di appello ha riqualificato le condotte ai sensi di questa norma per la determinazione della fattispecie contestata e della pena base

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di rispettare i limiti di proporzione tra le pene e di evitare un cumulo materiale surrettizio; la motivazione sugli aumenti deve consentire di verificare il rispetto di tali limiti

  • Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in punto di procedimento in Cassazione: la domanda di rinvio per motivi di salute dell'avvocato non è stata presa in considerazione perché non era stata richiesta la trattazione orale ai sensi di questa norma

  • Sezioni Unite, Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)

    Principio giurisprudenziale secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; il livello di motivazione richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti e deve permettere di verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.

Massime di principio

  • Quando si impugna la determinazione della pena per continuazione, il censore deve indicare in modo preciso quale elemento motivazionale sarebbe mancante o insufficiente; semplici affermazioni generiche sul difetto di motivazione raramente sono sufficienti.
  • Il giudice deve individuare il reato più grave e la pena base e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la motivazione richiesta è più rigorosa quanto più è rilevante l'aumento applicato.
  • Aumenti di pena di entità minima (p.es. pari a frazioni del minimo edittale) possono essere ritenuti adeguati se i reati satellite presentano a loro volta una continuazione interna o altri elementi che giustifichino una misura modesta dell'incremento.
  • Per contestare validamente un aumento per continuazione è utile dimostrare l'eventuale violazione del principio di proporzionalità ex art. 81 c.p. o che la sommatoria abbia di fatto determinato un cumulo materiale non consentito.
  • Sul piano procedurale, richieste di rinvio dell'udienza di Cassazione per motivi del difensore richiedono il rispetto delle previsioni sul rito e sulla richiesta di trattazione orale; l'assenza di tali adempimenti può portare al rigetto dell'istanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.