Cassazione Civile, Ordinanza n. 20911/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2015, emesso sugli immobili per i quali il contribuente era stato considerato soggetto passivo in quanto erede della nonna, per rappresentazione a seguito della rinuncia del padre. Il ricorso originario del contribuente era stato rigettato in primo grado ma accolto in appello, dove la commissione regionale ha ritenuto che, in base a successive pronunce civili, l’erede effettivo fosse il padre e non il figlio, con conseguente difetto di soggettività passiva del contribuente. La società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 18 e 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la questione della carenza della qualità di erede non era stata proposta nel ricorso introduttivo, che il contribuente aveva invece inizialmente ammesso la propria qualità di erede beneficiato, e che la relativa eccezione era stata introdotta solo dopo la scadenza del termine decadenziale per l’accertamento. Ha inoltre sostenuto che i fatti invocati non potevano dirsi sopravvenuti, perché le sentenze civili richiamate erano anteriori al ricorso e comunque rese tra altre parti. Il contribuente ha resistito, affermando che la rettifica della denuncia di successione era avvenuta solo successivamente e che egli non avrebbe potuto allegare prima tali circostanze; in memoria ha anche invocato un giudicato formatosi in altro giudizio IMU 2016, che avrebbe escluso la sua qualità di erede. La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: il giudice di appello non aveva verificato se la questione della carenza di soggettività passiva rientrasse nel thema decidendum originario, né se fosse proponibile come motivo aggiunto o se vi fossero i presupposti per una rimessione in termini. Ha inoltre precisato che il giudicato formatosi in un diverso giudizio tributario sulla qualità di erede vale solo incidenter tantum e non produce effetti di giudicato sostanziale, così come sono irrilevanti, nel giudizio tributario, gli esiti di controversie civili tra altri soggetti. La Corte ha anche affermato che, in materia IMU/ICI, la soggettività passiva va accertata con riferimento alla situazione esistente nel periodo d’imposta, restando irrilevanti mutamenti successivi e provvedimenti giudiziari posteriori, anche se con efficacia ex tunc.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Abruzzo, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese. Nella motivazione ha chiarito che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l’ammissibilità processuale della questione introdotta dal contribuente e la sua riconducibilità ai motivi originari, nonché la possibilità di motivi aggiunti o rimessione in termini. Ha inoltre escluso che le decisioni anteriori o successive relative alla qualità di erede potessero incidere con efficacia di giudicato su questo giudizio tributario, e ha ribadito che, ai fini IMU, conta la situazione esistente nell’annualità d’imposta considerata. Il dispositivo finale risulta parzialmente troncato nel testo fornito, ma dall’incipit conclusivo emerge chiaramente l’accoglimento con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di norme processuali e nullità della sentenza.
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
È evocato come norma che delimita il contenuto del ricorso introduttivo nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per sostenere il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.
art. 115 c.p.c.
È invocato per censurare l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di una questione non ritualmente introdotta nel processo.
art. 34 c.p.c.
È utilizzato per affermare che le questioni pregiudiziali sono decise incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, salvo eccezioni di legge o esplicita domanda attribuibile al giudice competente.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
È indicato come base del potere del giudice tributario di risolvere incidentalmente questioni estranee alla propria giurisdizione, senza efficacia di giudicato, salvo le eccezioni espressamente previste.
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come disposizione che impone la sospensione del processo per alcune questioni pregiudiziali, tra cui stato o capacità delle persone.
art. 2909 c.c.
È escluso che operi il giudicato sostanziale rispetto all’accertamento incidentale della qualità di erede compiuto nel diverso giudizio tributario.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come possibile base per la proposizione di motivi aggiunti nel processo tributario.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
È menzionato nella nuova formulazione, ma la Corte precisa che non è applicabile al giudizio in esame; in generale consente motivi aggiunti in appello al ricorrere di determinati presupposti documentali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando una parte deduce fatti nuovi o sopravvenuti, il giudice deve verificare se tali fatti siano effettivamente compresi nel thema decidendum originario oppure se richiedano la proposizione di motivi aggiunti o una rimessione in termini.
- La qualità di erede, quando rileva come presupposto della debenza di un tributo, può essere esaminata dal giudice tributario solo incidentalmente e senza efficacia di giudicato, perché appartiene alla giurisdizione civile.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio tributario su una questione pregiudiziale decisa incidenter tantum non spiega efficacia vincolante esterna nei confronti delle parti ai sensi dell’art. 2909 c.c.
- Ai fini IMU/ICI, la soggettività passiva va accertata con riferimento alla situazione esistente nel periodo d’imposta considerato, senza che incidano mutamenti successivi o pronunce giudiziarie posteriori, anche se dotate di efficacia ex tunc.
- In materia tributaria, istituti di matrice civilistica possono assumere una fisionomia diversa, perché devono essere adattati alle esigenze fiscali e alla ratio del tributo, specialmente quando sono coinvolti i termini decadenziali e prescrizionali dell’Amministrazione.
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