Sentenza del 05/07/2016 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Lecco
IRPEF - Iscrizione a ruolo - Imposte pagate all'estero - Art. 165 TUIR - Dichiarazione successiva - Norme convenzionali - Assenza di termine - Prevalenza norma convenzionale - Sussiste - Legittimità iscrizione a ruolo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto prevalenti le disposizioni convenzionali, in quanto norme speciali rispetto alla disciplina interna, salvo che quest'ultima risulti più favorevole al contribuente. Poiché le convenzioni applicabili non stabiliscono un termine di decadenza o prescrizione per il riconoscimento del credito d'imposta, il diritto del contribuente non poteva considerarsi tardivo. L'iscrizione a ruolo è stata pertanto dichiarata illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, relative a redditi prodotti nei Paesi Bassi e in Spagna. L'art. 165 TUIR prevede che tali imposte siano detraibili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito estero, purché il pagamento definitivo sia avvenuto prima della presentazione della dichiarazione. Tuttavia, le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con Olanda e Spagna non prevedono uno specifico termine per esercitare il diritto al credito. Il contribuente ha quindi contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo fondata sul mancato riconoscimento della detrazione.
Norme richiamate
Art. 165 del TUIR
Le imposte pagate all'estero sono portate in detrazione delle imposte dovute sul reddito complessivo nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
La norma interna disciplina le condizioni per usufruire del credito d'imposta per i tributi assolti all'estero, compreso il requisito temporale del pagamento definitivo prima della presentazione della dichiarazione.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda
La convenzione costituisce normativa speciale e prevale sulla disciplina interna incompatibile; non prevedendo uno specifico termine per il riconoscimento del credito d'imposta, non consente di considerare il diritto prescritto o decaduto sulla sola base del termine previsto dall'art. 165 TUIR.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna
Analogamente alla convenzione con l'Olanda, prevale sulla normativa interna incompatibile e, in assenza di un termine convenzionale, impedisce di negare automaticamente il credito per tardività.
Principio di prevalenza delle norme convenzionali internazionali
Le convenzioni internazionali sono norme speciali rispetto alle disposizioni interne e prevalgono su queste anche se successive, salvo che la disciplina nazionale sia più favorevole al contribuente.
Massime di principio
- In materia di doppia imposizione internazionale, occorre verificare anzitutto la convenzione applicabile tra l'Italia e lo Stato estero, non limitandosi alla sola disciplina interna del TUIR.
- Se la convenzione non stabilisce un termine per il riconoscimento del credito relativo alle imposte pagate all'estero, il contribuente non può essere considerato decaduto esclusivamente per il mancato rispetto del termine previsto dalla norma interna.
- Le norme convenzionali prevalgono sulle norme interne incompatibili, anche quando la norma interna sia successiva, salvo che quest'ultima sia più favorevole al contribuente.
- L'amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo negando il credito d'imposta sulla base di un termine non previsto dalla convenzione applicabile; restano comunque necessari la prova del pagamento definitivo e il rispetto degli altri requisiti sostanziali del credito.
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