Sentenza n. 4052/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro del 9 marzo 2025 n. 1099.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato l'Amministrazione a metterla a disposizione, con interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, nonché ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta o altro equivalente, maggiorato di interessi o rivalutazione. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento né contestato il credito. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico cui le funzioni commissariali sono connesse ai compiti istituzionali. Ha invece rigettato la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in rapporto all'esiguità del debito e considerando altresì le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma la misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione non può essere preteso prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione; decorso tale termine senza pagamento, può configurarsi l'inottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
maggiorazione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
La sentenza del giudice del lavoro richiamata nel titolo aveva disposto la maggiorazione del credito mediante interessi o rivalutazione secondo la norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e divenuta esigibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, l'assenza di pagamento integra inottemperanza quando l'amministrazione non contesti né l'esistenza né l'entità del credito e non fornisca prova dell'esecuzione.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, indicando un termine ulteriore per il compimento degli atti necessari.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, l'astreinte risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo a carico dell'amministrazione inadempiente.
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