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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29569/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP. Il PM sosteneva che i fatti contestati integrassero il reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 2) e non la sola fattispecie tributaria, perché si sarebbero realizzati plurimi artifici e raggiri (creazione di false sedi di CAF, uso di dati e credenziali altrui, indicazione di Iban falsi, contenimento dei rimborsi sotto la soglia di 4.000 euro, ripartizione dei proventi all'interno di una struttura associativa) che avrebbero impedito l'applicazione del principio di specialità (art. 15 c.p.) e giustificato il sequestro per pericolo di dispersione delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal Tribunale: le condotte contestate rientrano nella disciplina speciale delle frodi fiscali (d.lgs. n. 74/2000, in particolare art. 4) e non nel reato di truffa aggravata, atteso che il profitto conseguito coincideva esclusivamente con il vantaggio fiscale e non emergeva un 'profitto ulteriore e diverso' idoneo a far prevalere la fattispecie di truffa. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 1235/2011) sulla specialità delle norme tributarie. Ha altresì ritenuto non decisivo, ai fini del sequestro, l'argomento sulla dispersione delle somme. Infine, la Corte ha disposto che la qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali connesse al rigetto del ricorso. Di conseguenza l'ordinanza di riesame che aveva annullato il sequestro è stata confermata (ricorso del PM rigettato).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della fattispecie di truffa aggravata perché, nel caso concreto, il profitto conseguito dagli indagati coincideva con il vantaggio fiscale e non risultava un profitto ulteriore o diverso rispetto all'evasione, requisito necessario per superare la specialità delle norme tributarie.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata come base normativa per il sequestro preventivo disposta dal GIP; la Corte ha valutato la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza del periculum e sugli elementi giustificativi del provvedimento cautelare.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che la condotta rientri nella fattispecie di dichiarazione infedele, tipica della normativa tributaria, la quale punisce l'indicazione di elementi fittizi finalizzata ad ottenere rimborsi o crediti indebiti; tale norma esaurisce la risposta punitiva quando il vantaggio è esclusivamente fiscale.

  • art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    Ricordata nelle argomentazioni relative alle ipotesi di frode più ampie, ma applicazione esclusa per mancato superamento delle soglie di punibilità o per assenza degli ulteriori elementi di frode richiesti.

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamato come principio di specialità: le norme tributarie speciali prevalgono sulle norme penali generali (quali la truffa) salvo che emerga un profitto ulteriore e diverso che giustifichi l'applicazione della norma generale.

  • art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 74/2000

    Interpretazione fornita dalla Corte: il 'profitto fiscale' comprende l'indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta e rientra nella tipicità della fattispecie tributaria.

  • Sez. U., sent. n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 2011) Giordano

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio centrale: esiste rapporto di specialità tra norme tributarie e reato di truffa aggravata; la frode fiscale trova risposta nella normativa speciale salvo profitto ulteriore e diverso (es. ottenimento di erogazioni pubbliche).

Massime di principio

  • Quando il vantaggio conseguito è esclusivamente di natura fiscale (rimborsi o crediti d'imposta indebiti), la fattispecie di reato è disciplinata dalla normativa tributaria speciale e in genere esclude la configurabilità della truffa aggravata a danno dello Stato, salvo prova di un profitto ulteriore e diverso.
  • La presenza di artifici connessi all'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni (es. uso di dati altrui, indicazione di Iban falsi, contenimento del rimborso sotto soglie di controllo) non è, di per sé, sufficiente a qualificare il fatto come truffa se tali artifici sono strumentali esclusivamente al conseguimento dell'illecito vantaggio fiscale.
  • Il contesto associativo e la ripartizione dei proventi tra più soggetti non bastano, da soli, a dimostrare l'esistenza di un 'profitto diverso' rispetto all'evasione fiscale; occorre che emerga un autonomo vantaggio (es. prezzo per un servizio illecito, erogazioni pubbliche ottenute) per far prevalere la fattispecie di truffa.
  • In sede di riesame di misure cautelari patrimoniali è necessario che il periculum di dispersione sia adeguatamente documentato: una motivazione apparente o generica può portare all'annullamento del sequestro.
  • Il principio di specialità (art. 15 c.p.) impone attenzione nella qualificazione giuridica delle condotte: il giudice deve verificare se gli elementi extra-tributari (artifici non direttamente riconducibili alla dichiarazione infedele) sussistono e se determinano un autonomo disvalore penale.

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