Ordinanza n. 592/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - (quanto al ricorso introduttivo) 1) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 56 del 4/10/2023, con cui è stata approvata la proposta avente a oggetto: “Dichiarazione di Dissesto ai sensi dell''art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000”; 2) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 55 del 4/10/2023, con cui è stata approvata la proposta avente a oggetto: “Presa d'atto dell''impossibilità del ripiano della quota del disavanzo di amministrazione ai sensi dell''art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000”; 3) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 41 del 28/8/2023, con cui è stata approvata la proposta avente a oggetto: “Approvazione del Rendiconto della Gestione – Esercizio 2022 – art. 227 D.Lgs. n. 267/2000”; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusi: a) gli allegati alla delibera impugnata sub 1), tra cui il verbale n. 107 del Collegio dei revisori dei conti contenente la “relazione dell'organo di revisione sulle cause che hanno condotto al dissesto”, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile e la proposta di deliberazione al Consiglio comunale, a firma del Responsabile del Settore Finanziario; b) gli allegati alla delibera impugnata sub 2), tra cui il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 188, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile e la proposta di deliberazione al Consiglio comunale, a firma del Responsabile del Settore Finanziario; c) gli allegati alla delibera impugnata sub 3), tra cui la relazione dell'organo di revisione dei conti, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile apposti sulla proposta di deliberazione e la proposta di deliberazione al Consiglio comunale, a firma del Responsabile del Settore Finanziario; d) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti; - (quanto ai motivi aggiunti depositati il 28/5/2024) 1) della delibera di Giunta comunale n. 33 del 28/3/2024, con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 259 del T.U.E.L., e dei relativi allegati; 2) della delibera di Giunta comunale n. 30 del 28/3/2024, di approvazione del DUP 2023-2025, e dei relativi allegati; 3) della nota del 29/3/2024 con la quale il Comune di Volla ha trasmesso al Ministero dell'Interno l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 33 del 28/3/2024; nonché per l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o illegittimità e per l'annullamento: 4) della nota della Prefettura di Napoli prot. 0147632 del 19/4/2024, con la quale la Prefettura, successivamente all'adozione della delibera di Giunta n. 33 del 28/3/2024 e dunque dopo la scadenza del termine di cui all'art. 259 del T.U.E.L., ha diffidato il Consiglio comunale ad approvare entro 20 giorni l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 5) della nota del Ministero dell'Interno n. 11647 del 19/4/2024, non conosciuta, citata all'interno della nota della Prefettura di cui al punto 4) che precede, con la quale il Ministero dell'Interno, a riscontro di quanto richiesto dalla Prefettura con nota n. I45947 del 18/4/2024, avrebbe evidenziato che, nel caso di specie, "l'inosservanza da parte del consiglio comunale dei termini di approvazione dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dell'organo consiliare, ma comporta, a norma dell'art. 141 comma 1 lettera c) del TUEL, l'apertura di un procedimento sollecitatorio, che può anche condurre all'adozione della misura dello scioglimento, solo a seguito della constatata inadempienza da parte del consiglio all'intimazione puntuale ed ultimativa del prefetto, qualora questi accerti l'impossibilità o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio (Cons. St., Sez. III 3.7.20 n. 4288)"; 6) della missiva n. 55117 del 17/4/2024 che sarebbe stata trasmessa dal Ministero alla Prefettura, citata nella nota della Prefettura prot. 0147632 del 19/4/2024 ma di cui si ignora il contenuto; 7) della nota n. I45947 del 18/4/2024, con la quale la Prefettura avrebbe chiesto parere al Ministero; 8) della nota della Prefettura di Napoli Prot. Uscita N. 0152651 del 24/4/2024, con la quale la Prefettura ha comunicato ai ricorrenti di avere adottato la diffida di cui al punto 4) che precede; 9) della delibera del Consiglio comunale di Volla n. 18 del 19/4/2024, pubblicata in data 13/5/2024, con la quale è stato approvato il DUP 2023-2025, e dei relativi allegati; 10) della delibera del Consiglio comunale di Volla del 14/5/2024, non pubblicata e di cui non si conosce il numero, con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e dei relativi allegati; 11) del provvedimento, anche implicito, se esistente, con cui il Ministero dell'Interno abbia ritenuto ammissibile l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato solo dalla Giunta entro il termine di cui all'art. 259 del T.U.E.L. e/o di quello con cui abbia ritenuto ammissibile l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal Consiglio Comunale oltre il termine di cui all'art. 259 del T.U.E.L.; 12) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti; 13) in ogni caso, dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; - (quanto ai motivi aggiunti proposti da Donato Pasquale e Pipolo Gianluca, depositati il 18/11/2025) per l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o illegittimità e per l'annullamento: 1) della nota prot. n. 85372 del 15/9/2025, mai comunicata ai ricorrenti e conosciuta solo successivamente, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale ha formulato al Comune di Volla rilievi e richieste istruttorie con riferimento alla nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato adottata dal Commissario Straordinario con la deliberazione n. 15 del 7/6/2025, e del relativo elenco allegato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguente, ivi inclusi - ove occorra - la nota del 14/10/2025 e tutti gli allegati con cui il Comune di Volla ha riscontrato la richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno prot. n. 85372 del 15/9/2025; 3) in ogni caso, ove occorra, di tutti gli atti già impugnati con il precedente atto di motivi aggiunti; - (quanto ai motivi aggiunti proposti da Donato Pasquale e Pipolo Gianluca, depositati il 3/2/2026) per l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o illegittimità e per l'annullamento: 1) della nota prot. n. 137817 del 3/12/2025, mai comunicata ai ricorrenti, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale ha formulato al Comune di Volla ulteriori rilievi e richieste istruttorie con riferimento alla nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2027 adottata dal Commissario Straordinario con la deliberazione n. 15 del 7/6/2025, e del relativo elenco allegato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguente, anche non noto, se ed in quanto lesivo per gli interessi dei ricorrenti, ivi inclusi, se esistenti, i provvedimenti con cui il Comune di Volla ha riscontrato la suddetta richiesta istruttoria; 3) in ogni caso, ove occorra, di tutti gli atti già impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 28/5/2024 e in data 18/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note del Ministero dell'Interno del 15 settembre 2025 e del 3 dicembre 2025, recanti rilievi e richieste istruttorie sulla nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Volla
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio principale aveva ad oggetto le deliberazioni con cui il Comune di Volla aveva dichiarato il dissesto, preso atto dell'impossibilità di ripianare una quota del disavanzo e approvato il rendiconto 2022, nonché, con motivi aggiunti, gli atti relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e alle iniziative della Prefettura e del Ministero dell'Interno. Dopo la sentenza non definitiva n. 5039 del 20 settembre 2024, che aveva respinto il ricorso introduttivo e sollevato questione di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del TUEL, e dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 91 del 1° luglio 2025, due consiglieri comunali hanno impugnato con ulteriori motivi aggiunti le note ministeriali del 15 settembre e del 3 dicembre 2025, contenenti rilievi e richieste istruttorie riferiti alla nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato adottata dal Commissario Straordinario. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione. Il TAR ha dubitato, in primo luogo, della legittimazione dei consiglieri comunali, ritenendo eccezionale la loro legittimazione uti singuli e normalmente limitata alla tutela dello ius ad officium e delle prerogative connesse al munus consiliare nei confronti dell'organo di appartenenza. È stata ritenuta dubbia l'estensione di tale legittimazione alla contestazione di atti emanati da organi esterni al Consiglio comunale. In ogni caso, i ricorrenti hanno dedotto una lesione derivante dagli atti ministeriali, ma il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità articolati contro tali note.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, il TAR ha ritenuto dubbia la legittimazione processuale dei consiglieri comunali a impugnare, uti singuli, atti emanati da organi esterni al Consiglio comunale, poiché la loro legittimazione eccezionale è circoscritta alla tutela delle prerogative proprie della carica consiliare e dello ius ad officium. Quanto al periculum, il Collegio ha rilevato l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, anche in ragione della prossimità dell'udienza pubblica già fissata per il 10 giugno 2026. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 1.000 euro, di cui 500 euro a favore del Comune di Volla e 500 euro a favore delle amministrazioni statali. È stata confermata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta per la mancanza del necessario fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 259 d.lgs. 267/2000
Rilevante nel giudizio principale in materia di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e termine per la relativa approvazione.
art. 261 d.lgs. 267/2000
Indicato tra i parametri della questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio principale.
art. 262 d.lgs. 267/2000
Indicato tra i parametri della questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio principale.
art. 244 d.lgs. 267/2000
Rilevante per la deliberazione comunale di dichiarazione del dissesto impugnata nel ricorso introduttivo.
art. 188 d.lgs. 267/2000
Rilevante per la deliberazione comunale relativa all'impossibilità di ripianare la quota del disavanzo di amministrazione.
art. 227 d.lgs. 267/2000
Rilevante per la deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2022.
Massime di principio
- La legittimazione processuale eccezionale dei consiglieri comunali, quando agiscono uti singuli, è circoscritta alla tutela dello ius ad officium e delle prerogative inerenti al munus consiliare nell'ambito dell'organo di appartenenza.
- È dubbia la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare, uti singuli, atti emanati da organi esterni al Consiglio comunale quando tali atti non incidano direttamente sulle prerogative proprie della carica consiliare.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza del fumus boni iuris; il dubbio sulla legittimazione processuale del ricorrente è sufficiente a escludere tale requisito nella fase cautelare.
- La prossimità dell'udienza pubblica di merito, unitamente all'assenza di una dimostrazione specifica del pregiudizio grave e irreparabile, può escludere il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
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