Sentenza del 29/03/2018 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Riscossione - Notifica della cartella esattoriale a mezzo posta - Agenzia privata di recapito - Validità della notificazione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva l'invalidità della notifica della cartella esattoriale perché il plico era stato materialmente consegnato da un'agenzia privata di recapito, anziché direttamente da Poste Italiane. La questione riguardava se tale modalità comportasse l'inesistenza o la nullità della notificazione.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta valida. È sufficiente che il notificante abbia affidato il plico all'ufficio postale e che l'eventuale consegna a un'agenzia privata sia avvenuta per autonoma decisione di Poste Italiane. In tale ipotesi, l'agenzia opera nell'ambito del rapporto organizzativo con Poste Italiane, che conserva la responsabilità dell'espletamento del servizio. La notifica resta quindi riconducibile al servizio postale, senza invalidità per il solo fatto della consegna materiale da parte dell'agenzia privata.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Il decreto riserva in via esclusiva a Poste Italiane gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
La notifica postale è valida quando il plico viene affidato all'ufficio postale dal notificante; l'eventuale successivo affidamento a un'agenzia privata, deciso autonomamente da Poste Italiane, non altera la natura del servizio né trasferisce sul notificante la responsabilità della scelta organizzativa.
Massime di principio
- La consegna materiale del plico da parte di un'agenzia privata non rende automaticamente invalida la notifica, se il plico è stato originariamente affidato a Poste Italiane.
- Occorre distinguere tra l'affidamento diretto del plico a un operatore privato da parte del notificante e l'affidamento interno disposto autonomamente da Poste Italiane: solo il primo può porre un problema di validità della notifica.
- La responsabilità del servizio resta in capo a Poste Italiane quando l'agenzia privata opera come soggetto incaricato nell'ambito dell'organizzazione postale.
- In caso di contestazione, è decisivo verificare chi abbia scelto e incaricato il soggetto incaricato del recapito e se il procedimento sia rimasto nell'ambito del servizio postale riservato.
- Il principio è coerente con Cassazione, sentenza n. 9111/2012.
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