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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35735/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto qualificato come vendita mista ad appalto, avente ad oggetto la ricostruzione di un fabbricato, con cessione del suolo e impegno alla cessione di un appartamento, oltre al correlato diritto dell’esecutore dei lavori a trattenere contributi statali previsti dalla legge n. 219 del 1981. Dopo una modifica normativa e l’alienazione dell’immobile da parte della controparte, con conseguente perdita del beneficio e mancata percezione dei contributi, il ricorrente domandava la corresponsione di somme pari a tali contributi, prospettando in giudizio una domanda di restituzione dell’indebito ovvero di ingiustificato arricchimento. In un distinto giudizio, tuttavia, era stato revocato un decreto ingiuntivo con declaratoria di nullità della cessione del credito futuro. Il Tribunale riteneva comunque dovuta la prestazione economica, ritenendo che la nullità della cessione non travolgesse il rapporto collegato. La Corte d’appello riformava invece la decisione, osservando che il primo giudice aveva pronunciato condanna all’adempimento contrattuale in assenza di una domanda in tal senso, poiché l’azione era stata proposta come ripetizione d’indebito o arricchimento senza causa; inoltre riteneva che, dichiarata l’extrapetizione, non potesse decidere nel merito per mancata riproposizione delle domande ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Il ricorrente deduceva con il primo motivo violazione degli artt. 2033 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare la domanda e nel non riconoscere il bene della vita già attribuito dal Tribunale. Con il secondo motivo deduceva, in via subordinata, violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., lamentando che, una volta riscontrata l’extrapetizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sul merito della controversia e non arrestarsi per asserita mancata riproposizione delle domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che dalla stessa prospettazione del ricorso emergeva che la domanda introduttiva non era di adempimento contrattuale, ma di restituzione dell’indebito o di ingiustificato arricchimento. Ha invece accolto il secondo motivo: una volta ravvisata una violazione dell’art. 112 c.p.c. e dunque un’ipotetica ultrapetizione o extrapetizione del primo giudice, il giudice d’appello non deve limitarsi a rilevare il vizio né a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito, perché le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non ricorrono in tale caso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come norma sulla ripetizione dell’indebito, rispetto alla quale la domanda originaria andava correttamente qualificata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per il divieto di ultrapetizione/extrapetizione e per il dovere del giudice di corrispondere al chiesto e pronunciato

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d’appello, ma ritenuto non ostativo alla decisione nel merito da parte del giudice di appello una volta accertata l’extrapetizione

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per affermare la tassatività dei casi di rimessione al primo giudice

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per affermare la tassatività dei casi di rimessione al primo giudice

  • legge n. 219 del 1981

    indicata come fonte dei contributi statali collegati all’operazione di ricostruzione immobiliare

Massime di principio

  • La domanda giudiziale deve essere interpretata in base al suo effettivo contenuto sostanziale e alle conclusioni formulate, non alla sola qualificazione prospettata dalle parti o alle etichette usate in ricorso.
  • Se il giudice di primo grado ha pronunciato oltre i limiti della domanda, il giudice d’appello, ove rilevi la violazione dell’art. 112 c.p.c., non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza o a rimettere la causa al primo giudice, ma deve decidere la causa nel merito.
  • Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative; l’accertamento di ultrapetizione o extrapetizione non integra di per sé un caso di rinvio ex artt. 353 e 354 c.p.c.
  • La mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. non può essere utilizzata per evitare la decisione di merito quando l’appello investe proprio la statuizione errata resa nel precedente grado e impone la pronuncia sulla minore o diversa pretesa effettivamente proposta.
  • In presenza di impugnazione di una statuizione pregiudiziale di rito, l’atto di appello può esprimere la volontà di proseguire il giudizio e imporre al giudice di secondo grado la decisione delle questioni di merito già dedotte in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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