Cassazione Civile, Ordinanza n. 19241/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a un importo complessivo di euro 769.119,07, riferito a novanta cartelle esattoriali. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado per tardività, essendo stato proposto oltre sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In appello, il contribuente aveva contestato soprattutto la regolarità della notifica delle cartelle presupposte e alcuni profili dell'intimazione di pagamento. In cassazione ha dedotto sette motivi: 1) violazione del giudicato esterno, perché una precedente sentenza della stessa CTP aveva annullato alcune cartelle poi richiamate anche nell'intimazione; 2) nullità della sentenza per mancata considerazione di tale giudicato; 3) prescrizione quinquennale ex artt. 2946 e 2953 c.c. e art. 25 d.P.R. 602/1973; 4) nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di legittimazione tecnica; 5) illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione e di indicazione del debito; 6) violazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 sul contributo unificato; 7) vizi di notifica delle cartelle per mancato rispetto delle formalità della notifica postale, inclusa la doppia raccomandata. La Corte ha distinto tra giudicato esterno e tardività dell'impugnazione: ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudicato formatosi su alcune cartelle, ritualmente dedotto in cassazione, imponeva di accogliere parzialmente il ricorso; ha invece respinto il secondo perché quel giudicato non era ancora esistente al momento della decisione d'appello; ha ritenuto inammissibili o comunque non scrutinabili gli altri motivi perché, non essendo stata tempestivamente impugnata l'intimazione di pagamento, non potevano più essere contestati i vizi propri delle cartelle presupposte, né vicende estintive anteriori alla notifica dell'intimazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto parzialmente l'originario ricorso del contribuente solo limitatamente alle cartelle già annullate dalla precedente sentenza passata in giudicato; ha compensato integralmente le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo parzialmente il ricorso originario del contribuente, limitatamente alle cartelle di pagamento già annullate da una precedente sentenza della CTP passata in giudicato e corrispondenti ad alcune di quelle poste a base dell'intimazione di pagamento. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite nei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno formatosi su alcune cartelle impedisce di rimettere in discussione la medesima pretesa nei limiti in cui sia già stata definitivamente annullata
art. 324 c.p.c.
richiamato con riferimento alla formazione del giudicato interno/esterno e alla definitività della decisione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per omessa considerazione del giudicato e altri vizi processuali
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per evidenziare la tardività del controricorso dell'Amministrazione
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
l'originario ricorso del contribuente era stato ritenuto intempestivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato
art. 2946 c.c.
dedotto dal ricorrente per sostenere la prescrizione del credito
art. 2953 c.c.
dedotto dal ricorrente in tema di trasformazione della prescrizione in presuntivamente decennale dopo giudicato o titolo definitivo
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
invocato per sostenere la prescrizione/decadenza in materia di riscossione
art. 1, commi 5 ed 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla L. n. 225 del 2016
dedotto in relazione alla costituzione in giudizio dell'agente della riscossione
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per la rappresentanza dell'ente da parte dell'Avvocatura dello Stato
art. 11 L. n. 103 del 1979
richiamato quale norma modificativa del r.d. n. 1611 del 1933
art. 10, commi 2, 8 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario
art. 113 c.p.c.
richiamato in relazione ai poteri del giudice e alla decisione secondo diritto
art. 182 c.p.c.
richiamato in tema di regolarizzazione del difetto di rappresentanza o assistenza
art. 7 L. n. 212 del 2000
dedotto per sostenere il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento
art. 3 L. n. 241 del 1990
richiamato per l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per contestare il mancato accoglimento della censura sul contributo unificato
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di notificazione delle cartelle esattoriali a mezzo posta
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per le forme di notificazione degli atti tributari
artt. 137 e 140 c.p.c.
invocati per contestare le modalità di notificazione e la mancanza della doppia raccomandata
art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992
l'intimazione di pagamento è qualificata come atto autonomamente impugnabile
art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992
se l'atto presupposto non è stato notificato, può essere impugnato insieme all'atto successivo; se l'intimazione non viene impugnata tempestivamente, il credito si consolida
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
l'intimazione di pagamento è assimilata all'avviso di mora ed è autonomamente impugnabile
art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per il raffronto con l'avviso di mora
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Il giudicato esterno ritualmente allegato e provato in cassazione deve essere tenuto fermo anche nel giudizio avente ad oggetto una intimazione di pagamento che richiami, in tutto o in parte, le stesse cartelle già definitivamente annullate.
- La mancata o tardiva impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude non solo le censure sull'atto stesso, ma anche la contestazione dei vizi propri delle cartelle presupposte e delle vicende estintive anteriori alla sua notifica.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile; la sua tempestiva impugnazione è necessaria per evitare la cristallizzazione della pretesa tributaria.
- Quando il ricorso di primo grado sia stato dichiarato inammissibile per tardività rispetto alla notifica dell'atto impugnato, in appello non è sufficiente contestare solo gli atti presupposti se non viene specificamente censurata anche la regolarità dell'atto finale che ha fatto decorrere il termine.
- Se la cassazione accerta che una parte della pretesa è già stata eliminata da un precedente giudicato, può decidere nel merito e limitare l'accoglimento alle sole cartelle effettivamente colpite da quella decisione, senza rinvio ove non siano necessari ulteriori accertamenti.
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