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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19241/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a un importo complessivo di euro 769.119,07, riferito a novanta cartelle esattoriali. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado per tardività, essendo stato proposto oltre sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In appello, il contribuente aveva contestato soprattutto la regolarità della notifica delle cartelle presupposte e alcuni profili dell'intimazione di pagamento. In cassazione ha dedotto sette motivi: 1) violazione del giudicato esterno, perché una precedente sentenza della stessa CTP aveva annullato alcune cartelle poi richiamate anche nell'intimazione; 2) nullità della sentenza per mancata considerazione di tale giudicato; 3) prescrizione quinquennale ex artt. 2946 e 2953 c.c. e art. 25 d.P.R. 602/1973; 4) nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di legittimazione tecnica; 5) illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione e di indicazione del debito; 6) violazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 sul contributo unificato; 7) vizi di notifica delle cartelle per mancato rispetto delle formalità della notifica postale, inclusa la doppia raccomandata. La Corte ha distinto tra giudicato esterno e tardività dell'impugnazione: ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudicato formatosi su alcune cartelle, ritualmente dedotto in cassazione, imponeva di accogliere parzialmente il ricorso; ha invece respinto il secondo perché quel giudicato non era ancora esistente al momento della decisione d'appello; ha ritenuto inammissibili o comunque non scrutinabili gli altri motivi perché, non essendo stata tempestivamente impugnata l'intimazione di pagamento, non potevano più essere contestati i vizi propri delle cartelle presupposte, né vicende estintive anteriori alla notifica dell'intimazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto parzialmente l'originario ricorso del contribuente solo limitatamente alle cartelle già annullate dalla precedente sentenza passata in giudicato; ha compensato integralmente le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo parzialmente il ricorso originario del contribuente, limitatamente alle cartelle di pagamento già annullate da una precedente sentenza della CTP passata in giudicato e corrispondenti ad alcune di quelle poste a base dell'intimazione di pagamento. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite nei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno formatosi su alcune cartelle impedisce di rimettere in discussione la medesima pretesa nei limiti in cui sia già stata definitivamente annullata

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla formazione del giudicato interno/esterno e alla definitività della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per omessa considerazione del giudicato e altri vizi processuali

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per evidenziare la tardività del controricorso dell'Amministrazione

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'originario ricorso del contribuente era stato ritenuto intempestivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato

  • art. 2946 c.c.

    dedotto dal ricorrente per sostenere la prescrizione del credito

  • art. 2953 c.c.

    dedotto dal ricorrente in tema di trasformazione della prescrizione in presuntivamente decennale dopo giudicato o titolo definitivo

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato per sostenere la prescrizione/decadenza in materia di riscossione

  • art. 1, commi 5 ed 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla L. n. 225 del 2016

    dedotto in relazione alla costituzione in giudizio dell'agente della riscossione

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per la rappresentanza dell'ente da parte dell'Avvocatura dello Stato

  • art. 11 L. n. 103 del 1979

    richiamato quale norma modificativa del r.d. n. 1611 del 1933

  • art. 10, commi 2, 8 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri del giudice e alla decisione secondo diritto

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato in tema di regolarizzazione del difetto di rappresentanza o assistenza

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    dedotto per sostenere il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato per l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per contestare il mancato accoglimento della censura sul contributo unificato

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in tema di notificazione delle cartelle esattoriali a mezzo posta

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per le forme di notificazione degli atti tributari

  • artt. 137 e 140 c.p.c.

    invocati per contestare le modalità di notificazione e la mancanza della doppia raccomandata

  • art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992

    l'intimazione di pagamento è qualificata come atto autonomamente impugnabile

  • art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    se l'atto presupposto non è stato notificato, può essere impugnato insieme all'atto successivo; se l'intimazione non viene impugnata tempestivamente, il credito si consolida

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    l'intimazione di pagamento è assimilata all'avviso di mora ed è autonomamente impugnabile

  • art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per il raffronto con l'avviso di mora

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Il giudicato esterno ritualmente allegato e provato in cassazione deve essere tenuto fermo anche nel giudizio avente ad oggetto una intimazione di pagamento che richiami, in tutto o in parte, le stesse cartelle già definitivamente annullate.
  • La mancata o tardiva impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude non solo le censure sull'atto stesso, ma anche la contestazione dei vizi propri delle cartelle presupposte e delle vicende estintive anteriori alla sua notifica.
  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile; la sua tempestiva impugnazione è necessaria per evitare la cristallizzazione della pretesa tributaria.
  • Quando il ricorso di primo grado sia stato dichiarato inammissibile per tardività rispetto alla notifica dell'atto impugnato, in appello non è sufficiente contestare solo gli atti presupposti se non viene specificamente censurata anche la regolarità dell'atto finale che ha fatto decorrere il termine.
  • Se la cassazione accerta che una parte della pretesa è già stata eliminata da un precedente giudicato, può decidere nel merito e limitare l'accoglimento alle sole cartelle effettivamente colpite da quella decisione, senza rinvio ove non siano necessari ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

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