Sentenza n. 6737/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno,-OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato mediante comunicazione tramite in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su tre condanne irrevocabili, intervenute nel 2002, 2008 e 2018, per violazioni della normativa sul diritto d'autore e per commercio di prodotti con segni falsi, nonché sulla mancata dichiarazione dei precedenti penali nella domanda. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere, sostenendo che i precedenti, anche perché risalenti, non dimostrassero antisocialità o pericolosità, a fronte della lunga residenza in Italia e dell'ottima integrazione sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione della cittadinanza implica un'ampia valutazione discrezionale dell'integrazione del richiedente e della sua capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Ministero aveva indicato i tre precedenti penali, non contestati, evidenziando che l'ultima condanna risaliva all'anno di presentazione della domanda, e aveva considerato tali elementi ostativi all'integrazione e alla prognosi di stabile inserimento nella comunità nazionale. Il Collegio ha ritenuto ragionevole anche la valorizzazione della mancata dichiarazione dei precedenti penali: l'omessa autodichiarazione può rilevare oggettivamente, anche senza falso penalmente rilevante, quale indice di insufficiente conoscenza o adesione alle regole dell'ordinamento e ai doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti con l'amministrazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e l'assenza di memorie scritte dell'Amministrazione. È stata fatta salva la facoltà di reiterare l'istanza di cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione delle risultanze istruttorie al richiedente è valorizzata nel contesto della valutazione della mancata dichiarazione dei precedenti penali.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità delle dichiarazioni rese nei procedimenti a istanza di parte può rilevare oggettivamente, anche indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo e dalla sussistenza di un falso penalmente rilevante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati relativi alle condanne penali e ai reati.
Massime di principio
- La residenza legale decennale richiesta per la cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non comporta un diritto alla concessione, che resta rimessa a un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza possono assumere rilievo tutti gli elementi idonei a verificare l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale, inclusi i precedenti penali definitivamente accertati durante il periodo di osservazione e la capacità prognostica di rispettare stabilmente le regole dell'ordinamento.
- Il comportamento delittuoso può essere valutato quale fatto storico indicativo della non piena adesione alle norme penali e alle regole di civile convivenza, anche quando i reati siano risalenti, purché la valutazione amministrativa sia sorretta da adeguata istruttoria e motivazione.
- La mancata dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di cittadinanza può essere valorizzata, anche in assenza di un falso penalmente rilevante, come indice oggettivo di non compiuta integrazione e di insufficiente adesione ai doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti con l'amministrazione.
- Il sindacato del giudice sulla valutazione discrezionale dell'amministrazione in materia di cittadinanza resta estrinseco e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa.
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