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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33062/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 dicembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e quattro milioni di multa per il trasporto di tabacco lavorato estero di contrabbando, ai sensi dell'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la responsabilità sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio abbreviato senza esaminare adeguatamente la tesi difensiva secondo cui tali ammissioni sarebbero state rese in una condizione di soggezione verso l'autorità. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso riproponeva le medesime censure già sottoposte al giudice d'appello, con deduzioni generiche e senza indicazione delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno. Il ricorrente mirava così a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività non consentita al giudice di legittimità. La sentenza impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria, secondo cui l'imputato, alla guida di un furgone di sua proprietà, trasportava 1.800 chilogrammi di tabacco lavorato estero di contrabbando, contenuti in 225 colli. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto non credibile l'asserita inconsapevolezza del contenuto del trasporto, avuto riguardo all'elevato quantitativo, e aveva considerato genuina e veritiera l'ammissione dell'addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze fossero generiche, meramente reiterative e dirette a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio. È stata confermata, quindi, la sentenza di appello e la condanna dell'imputato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973

    Norma incriminatrice applicata per il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata a sostegno della possibilità di escludere la colpa del ricorrente quale presupposto per l'applicazione della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate dal giudice di merito mediante deduzioni generiche, prive dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e dei dati fattuali posti a fondamento delle richieste.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura delle emergenze istruttorie o una rivalutazione in fatto più favorevole al ricorrente, quando la motivazione della sentenza impugnata abbia esaminato e valorizzato gli elementi probatori rilevanti.
  • La valutazione di genuinità e attendibilità dell'ammissione dell'imputato e la considerazione dell'elevato quantitativo di merce di contrabbando quale elemento incompatibile con l'asserita inconsapevolezza appartengono, se adeguatamente motivate, al giudizio di merito e non sono rivalutabili in sede di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, ove l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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