Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1747/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 5488/2024 emessa in data 4 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 5488/2024 del Tribunale di Milano, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici considerati, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Deduceva la mancata spontanea esecuzione della pronuncia. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica insieme al ricorso notificato via PEC. Essa non indicava il tribunale adito, il provvedimento del giudice ordinario da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. Il Collegio ha inoltre esaminato la questione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della configurabilità della procura speciale in calce in ambiente telematico, della sanabilità del vizio e dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria. La procura generica può essere considerata speciale quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, poiché il contesto documentale unitario consente di collegarla alla controversia; tale eccezione non opera, però, per una procura analogica separata dal ricorso nativo digitale, successivamente trasformata in copia informatica e depositata o notificata insieme all'atto. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini delle modalità telematiche e dell'autenticazione, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia né dimostra che essa sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 11/2025, il TAR ha affermato che la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e che la sua mancanza, essendo requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Neppure è stato riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente, sicché la parte avrebbe potuto adottare la condotta più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessario un autonomo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario al docente a tempo determinato.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, contenente gli elementi necessari a individuare oggetto, parti e autorità della controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola equipara, ai fini delle modalità telematiche, la procura separata depositata insieme all’atto alla procura in calce, ma non esclude la necessità di una procura sostanzialmente speciale e non prova l’anteriorità o coevità rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio

    L'avviso alle parti è dovuto quando la questione d'ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; secondo la pronuncia, la mancata presenza del difensore in udienza o camera di consiglio comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo relativa alla procura speciale quale requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina sulla sanatoria dei difetti della rappresentanza non è applicabile per rinnovare una procura speciale mancante al momento della proposizione del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Il patrocinio tecnico è normalmente obbligatorio nel processo amministrativo, sicché grava sulla parte e sul difensore l'onere di predisporre una procura speciale idonea.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e consentire di individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura generica rilasciata su foglio separato non soddisfa tale requisito solo perché è stata allegata telematicamente al ricorso nativo digitale.
  • La procura analogica separata dal ricorso nativo digitale, acquisita come copia informatica e trasmessa o depositata insieme al ricorso, non può essere equiparata a una procura materialmente apposta in calce o a margine quando non contenga elementi autonomamente idonei a identificare la controversia e non dimostri di essere anteriore o coeva alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza al momento della proposizione determina l'inammissibilità del ricorso e non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi delle norme richiamate dal codice del processo amministrativo.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina applicabile era oggetto di indirizzi interpretativi già esistenti e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente, poiché la pronuncia successiva che conferma uno di tali indirizzi non determina obiettiva incertezza normativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per una questione rilevata d'ufficio non è necessario quando i difensori non siano presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché la loro assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.