Cassazione Civile, Ordinanza n. 04314/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, aderita dalla controparte, qualificando l'istanza congiunta come rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e non ha disposto nulla sul contributo unificato per la sopravvenuta estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo alla TASI per l'anno 2014; il ricorso era stato rigettato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Avverso la sentenza regionale la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, entrambe le parti hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la contribuente aveva pagato integralmente il tributo e che erano state pagate anche le spese dei precedenti gradi, con rinuncia alla presente impugnazione e adesione della controparte.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accompagnata dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; nel caso concreto l'istanza di cessazione della materia del contendere è stata trattata come rinuncia al ricorso.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
In presenza di rinuncia al ricorso accolta/aderita, le spese possono essere integralmente compensate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la presentazione congiunta di un'istanza di cessazione della materia del contendere, quando sia accompagnata dall'integrale pagamento della pretesa e delle spese e dalla rinuncia all'impugnazione, può essere qualificata come rinuncia al ricorso.
- La rinuncia al ricorso aderita dalla controparte determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia sopravvenuta, non vi è spazio per statuizioni ulteriori sul contributo unificato, se non nei limiti della disciplina processuale applicabile.
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