Cassazione Civile, Ordinanza n. 18505/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale avvenuto nel 2017, in seguito al quale il danneggiato agiva per ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli materiali già rimborsati dalla propria assicurazione con procedura di indennizzo diretto. La domanda veniva dichiarata improcedibile in primo grado per asserita mancata trasmissione alla compagnia assicuratrice della documentazione medica prevista dagli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni. In appello, la sentenza di primo grado veniva riformata quanto all'improcedibilità, ritenendo invece provata l'avvenuta trasmissione della documentazione sanitaria; tuttavia il gravame veniva dichiarato inammissibile nel merito perché l'appellante non avrebbe riproposto le domande formulate in primo grado. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l'appello nonostante l'atto contenesse la richiesta di riforma della declaratoria di improcedibilità e di prosecuzione del giudizio; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., per avere il giudice d'appello sanzionato con invalidità/formalismo l'atto di appello senza considerare lo scopo del gravame; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c., per la pretesa contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe da un lato dichiarato assente ogni domanda, dall'altro si sarebbe pronunciato su alcune questioni, accogliendo il motivo sull'improcedibilità ma negando la rimessione al primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, quando l'impugnazione investe la sentenza che ha dichiarato inammissibile o improcedibile la domanda originaria, la proposizione dell'appello manifesta di per sé la volontà di proseguire il giudizio e comporta implicita riproposizione della domanda principale, senza necessità di una formale riproduzione delle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai capi censurati e la causa è stata rinviata al Tribunale di Imperia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 148 Codice delle assicurazioni
richiamato come norma procedurale relativa alla richiesta risarcitoria e alla trasmissione della documentazione sanitaria alla compagnia assicuratrice; la Corte non ne modifica la portata, ma rileva che nel caso concreto la documentazione era stata trasmessa.
art. 145 Codice delle assicurazioni
richiamato quale presupposto dell'eccezione di improcedibilità; nel caso concreto l'improcedibilità è stata esclusa in appello.
art. 342 c.p.c.
l'atto di appello non è inammissibile se, impugnando la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda, esprime in modo sufficiente la volontà di proseguire il giudizio e di ottenere la riforma della decisione di rito.
art. 156 c.p.c.
il vizio formale dell'atto non può essere sanzionato quando l'atto raggiunge il suo scopo, cioè consentire la riforma della decisione pregiudiziale e la prosecuzione del giudizio.
art. 132 c.p.c.
la censura per contraddittorietà della sentenza resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo; la Corte non affronta nel merito il vizio denunciato.
art. 346 c.p.c.
le domande non esaminate per assorbimento devono essere riproposte, ma tale regola non si applica quando l'appello contro la decisione di rito implica di per sé la riproposizione della domanda principale.
art. 360, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare vizi di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 96 c.p.c.
richiamato nella richiesta di condanna per lite temeraria formulata in appello; non è oggetto di decisione nel merito da parte della Corte.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado dichiara improcedibile o inammissibile la domanda, l'appello proposto avverso tale statuizione manifesta normalmente la volontà di proseguire il giudizio e implica la riproposizione della domanda principale, senza necessità di una specifica reiterazione formale delle conclusioni già formulate in primo grado.
- L'art. 346 c.p.c. sulle domande non riproposte non opera nello stesso modo nelle ipotesi in cui l'unico oggetto del gravame sia la caducazione della decisione di rito che ha precluso l'esame del merito: in tale caso la domanda sostanziale resta implicitamente devoluta al giudice dell'impugnazione.
- Il giudizio di ammissibilità dell'appello deve essere improntato al principio di conservazione dell'atto e alla verifica del raggiungimento dello scopo, evitando formalismi quando il contenuto dell'impugnazione consente di comprendere la richiesta di riforma della decisione impugnata.
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