Cassazione Civile, Ordinanza n. 31924/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo provato che l'acquisto di un'autovettura Range Rover fosse stato finanziato solo in minima parte mediante smobilizzo di altra autovettura e per la parte prevalente mediante mutuo, e aveva inoltre ritenuto illegittimo l'accertamento per mancato rispetto del contraddittorio preventivo, richiamando anche l'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010. Contro tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto; nel corso del giudizio, il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e l'Ufficio ha aderito alla definizione chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata depositata dal contribuente e della successiva adesione dell'Agenzia delle entrate, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sia perché il ricorrente è una pubblica amministrazione, sia perché tale meccanismo sanzionatorio non si applica in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
sono richiamati come base della domanda di definizione agevolata della controversia, poi accolta dalle parti con conseguente cessazione della materia del contendere
art. 22 del d.l. n. 78 del 2010
la CTR lo aveva richiamato per affermare che il mancato contraddittorio preventivo rende illegittimo l'accertamento; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito per intervenuta definizione
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in presenza di cessazione della materia del contendere e quando il ricorrente è una pubblica amministrazione
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte
Cass. 10/02/2017, n. 3542
richiamata per il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato non si applica in caso di cessazione della materia del contendere
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale testo normativo di riferimento del contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una valida definizione agevolata della lite con adesione anche della parte pubblica, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere; inoltre, il relativo meccanismo sanzionatorio non opera nei confronti dell'Amministrazione pubblica ricorrente.
- La Corte di cassazione, in presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non affronta il merito delle censure avverso la sentenza impugnata.
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