Sentenza n. 1163/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di ampliamento di un complesso produttivo, in variante urbanistica, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 9 dicembre 2020 relativa all’ampliamento del complesso alberghiero adibito a casa albergo per anziani e comunità tutelare, con conseguente ordine di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso e motivato. L’istanza era stata seguita da plurimi atti favorevoli: riconoscimento dell’interesse pubblico da parte della Giunta comunale, conclusione favorevole della conferenza di servizi e approvazione definitiva della variante urbanistica da parte del Consiglio comunale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990 e ha invocato gli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune ha sostenuto che non sussistesse un’inerzia illegittima, poiché con nota del 7 novembre 2025 aveva richiesto il titolo di proprietà dell’area e il computo metrico delle opere di urbanizzazione, ritenuti necessari per predisporre e stipulare la convenzione urbanistica propedeutica al rilascio del titolo edilizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto incontestata la presentazione dell’istanza e ha valorizzato la durata dell’inerzia, protrattasi per oltre quattro anni dalla conclusione favorevole della conferenza di servizi e per oltre tre anni dall’approvazione definitiva della variante urbanistica. La richiesta di ulteriore documentazione formulata dal Comune nel 2025 non è stata ritenuta idonea a escludere l’obbligo di provvedere, né a giustificare una situazione di stasi procedimentale protrattasi sine die. Anche qualora la documentazione fosse necessaria per la convenzione urbanistica e per il successivo titolo edilizio, essa avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione finale, ma non avrebbe esonerato l’amministrazione dall’adottare un provvedimento espresso. Il giudizio sul silenzio riguarda infatti l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, non la fondatezza della pretesa sostanziale né l’obbligo di rilasciare il titolo richiesto. Il Comune è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato il Prefetto di Salerno, o un suo delegato, quale commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, con ulteriori sessanta giorni per l’esercizio sostitutivo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti; eventuali esigenze istruttorie non eliminano tale obbligo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione alla conclusione del procedimento entro un termine assegnato dal giudice, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 8 d.P.R. n. 160/2010
Costituisce la base normativa dell’istanza per l’ampliamento del complesso produttivo in variante agli strumenti urbanistici; la pronuncia non definisce nel merito i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo.
artt. 14 e seguenti l. n. 241/1990
Disciplinano la conferenza di servizi svolta nel procedimento, conclusasi favorevolmente nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, il giudice accerta l’esistenza dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della fondatezza della pretesa sostanziale, salvo i limiti propri dell’azione prevista dalla legge.
- La richiesta di integrazioni documentali o la ritenuta incompletezza dell’istruttoria possono incidere sul contenuto della decisione finale, ma non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
- Una richiesta istruttoria formulata dall’amministrazione a distanza di anni dalla conclusione delle principali fasi procedimentali non può, di per sé, giustificare il protrarsi indefinito dell’inerzia né escludere l’illegittimità del silenzio.
- In presenza di una protratta inerzia, il giudice può fissare un termine per la conclusione del procedimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato dell’esercizio sostitutivo in caso di ulteriore inadempimento.
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