Cassazione Civile, Ordinanza n. 13155/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il pubblico ministero aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di un cittadino extracomunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato, contestando sia la regolarità della gestione delle cause sia l'entità del compenso, ritenuto eccessivo anche per la serialità dei ricorsi patrocinati. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che dall'annotazione "al visto PM" e dalla successiva trasmissione del fascicolo alla Procura potesse desumersi una comunicazione equipollente del decreto, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione. In cassazione il PM ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 136 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale avesse affermato la tardività senza prova di una effettiva comunicazione del provvedimento alla Procura e senza considerare l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio, secondo cui nessuna comunicazione era stata ricevuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato si fosse comunque conformato ai principi di legittimità in materia di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha precisato che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione. Nel caso concreto, il ricorso era inoltre privo dell'esposizione dei fatti di causa, profilo che avrebbe di per sé determinato l'inammissibilità ex art. 366, n. 3, c.p.c.; in ogni caso, dal numero di ruolo dell'opposizione risultava che essa era stata proposta circa due anni dopo la pubblicazione del decreto. La Corte ha escluso la liquidazione delle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 115/2002
Rimedio oppositivo avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponibile al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.
art. 84 d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del sistema di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 702-bis c.p.c.
La disciplina dell'opposizione era, all'epoca, assoggettata al rito sommario di cognizione.
art. 702-quater c.p.c.
Il decreto di liquidazione è equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, con applicazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso quando non offre argomenti per mutare o precisare la giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 366, n. 3, c.p.c.
La mancanza dell'esposizione dei fatti di causa nel ricorso costituisce autonomo profilo di inammissibilità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato nella ricostruzione del bilanciamento tra diritto di difesa e certezza delle situazioni giuridiche operato dalla disciplina del termine lungo.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a un termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se questa manca, trova applicazione il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- La prova della tempestività dell'opposizione o, specularmente, della decorrenza del termine non può essere elusa da mere presunzioni sulla circolazione del fascicolo: rileva la disciplina del termine di impugnazione applicabile al provvedimento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non offre argomenti idonei a mettere in discussione un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e si limita a censurare la decisione senza confrontarsi con la regola applicata.
- La mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra un autonomo profilo di inammissibilità.
- Per i provvedimenti decisori e definitivi soggetti a impugnazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. costituisce regola generale in mancanza di una diversa disciplina espressa.
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