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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14702/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di un cittadino senegalese volta al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ancora in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso il decreto del Tribunale. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio della procura speciale rilasciata per il ricorso: la procura era apposta in calce al ricorso, conteneva gli estremi del provvedimento impugnato e la data del rilascio, ma non recava una certificazione esplicita del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. Secondo la Corte, nel procedimento ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, tale certificazione è richiesta a pena di inammissibilità, come interpretato dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, nel senso chiarito da Cass. S.U. n. 15177/2021: mancava la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    richiede la certificazione della data di rilascio della procura speciale

    nei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, oltre ad autenticare la sottoscrizione del conferente; la mancanza comporta inammissibilità

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    la Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto dell'art. 35-bis, comma 13, con tali parametri costituzionali

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri eurounitari rispetto ai quali la norma nazionale è stata ritenuta conforme

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri eurounitari rispetto ai quali la norma nazionale è stata ritenuta conforme

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri convenzionali rispetto ai quali la norma nazionale è stata ritenuta conforme

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione proposti contro provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve recare, in modo esplicito, la data del suo rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • Il difensore deve certificare non solo l'autenticità della sottoscrizione del conferente, ma anche la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento; la sola formula di autentica della firma non è sufficiente.
  • La mancata certificazione della data della procura speciale integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte resistente non svolge difese, può non farsi luogo alla statuizione sulle spese di lite; resta ferma la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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