Cassazione Penale, Sentenza n. 21826/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere (ovvero in subordine la sua sostituzione con arresti domiciliari). Il motivo principale deduceva che il G.I.P. originariamente aveva escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per cui il termine massimo di custodia in fase delle indagini sarebbe stato di sei mesi e sarebbe quindi già decorso l'11/10/2021; il Tribunale del riesame, invece, accogliendo l'appello del P.M., aveva riconosciuto l'aggravante portando il termine a un anno e il giudice di legittimità è stato invocato per la censura che l'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. (sospensione dell'esecuzione quando il tribunale, accogliendo l'appello del P.M., dispone una misura cautelare) si applicherebbe anche quando il riesame aggrava la misura già disposta. In subordine si lamentava che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente altri elementi di novità (es. conclusione delle indagini, sequestro delle società), aveva descritto erroneamente la personalità del ricorrente e aveva confuso esigenze cautelari con adeguatezza/proporzionalità della misura e la questione della collocazione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale, affermando che l'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. è norma di eccezione e di stretta interpretazione che non si applica quando il tribunale del riesame, accogliendo l'appello del P.M., si limita a dare una diversa qualificazione giuridica al fatto o a riconoscere una circostanza aggravante a "effetto speciale": in tali ipotesi prevale la regola generale di immediata esecutività dei provvedimenti in materia di libertà personale prevista dall'art. 588, comma 2. Pertanto il riconoscimento dell'aggravante ha legittimato l'estensione del termine a un anno senza che l'ordinanza del riesame restasse sospesa. La Corte ha inoltre dichiarato privo di interesse il secondo motivo dopo che la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 303, comma 1, cod. proc. pen.
lett. a), nn. 2) e 3) e lett. b) (riferimenti alla durata massima della custodia cautelare nelle diverse fasi)
Definisce i termini massimi di custodia cautelare nelle fasi; l'aggravante dell'agevolazione mafiosa aumenta il termine da sei mesi a un anno nella fase delle indagini; il passaggio di fase modifica il computo dei termini secondo le lettere previste
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
"L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva"
È norma eccezionale che sospende l'esecuzione quando il tribunale dispone una misura in sede di appello del P.M.; la Corte la interpreta restrittivamente e non la estende alle ipotesi in cui il tribunale si limiti a riqualificare il fatto o a riconoscere una circostanza aggravante a effetto speciale
art. 588, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
"Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti"; "Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo"
Regola generale sull'esecutività dei provvedimenti impugnati; il comma 2 deroga il comma 1 per le misure di libertà personale stabilendo la loro immediata esecutività, principio cui non si deve derogare se non per le ipotesi tassative di cui all'art. 310, comma 3
art. 278, cod. proc. pen.
solo citato in riferimento all'effetto sulle misure cautelari
La normativa sulle circostanze aggravanti incide sulla determinazione della pena e, a monte, sulla valutazione delle misure cautelari (rilevanza dell'aggravante ai fini cautelari)
art. 616, cod. proc. pen.
solo richiamato in ordine alla condanna alle spese processuali
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando il tribunale del riesame, accogliendo l'appello del P.M., dispone una misura cautelare ex novo o la estende a un ulteriore reato (creando un "nuovo titolo"), può trovare applicazione l'art. 310, comma 3, con sospensione dell'esecuzione fino alla definitività; in tali ipotesi l'esecuzione può essere sospesa.
- Se il tribunale semplicemente riqualifica il fatto o riconosce una circostanza aggravante a effetto speciale (cioè modifica la qualificazione giuridica senza creare un nuovo titolo di misura), prevale la regola generale dell'art. 588, comma 2: la decisione è immediatamente esecutiva e non opera la sospensione prevista dall'art. 310, comma 3.
- Per valutare la decorrenza dei termini di custodia cautelare è cruciale distinguere se l'intervento del riesame abbia creato una nuova situazione giuridica rispetto alle imputazioni (nuova misura o estensione a nuovi reati) oppure abbia solo cambiato la qualificazione delle stesse imputazioni.
- La scarcerazione per decorrenza dei termini non perde efficacia se non tempestivamente disposta: in caso di passaggio di fase successivo (es. rinvio a giudizio) può essere richiesta la scarcerazione "ora per allora", purché la scadenza riguardi tutte le imputazioni oggetto della misura coercitiva.
- Nel chiedere la sostituzione della misura cautelare è importante non limitarsi a richiamare il decorso dei termini, ma documentare concretamente elementi nuovi e significativi (conclusione indagini, misure di sequestro, condizioni personali e di collegamento territoriale) che giustifichino la proporzione e l'adeguatezza della misura alternativa.
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