Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40046/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per concorso in minaccia aggravata dall'agevolazione del metodo mafioso. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, contestando l'utilizzo, quale base della decisione, delle dichiarazioni della persona offesa, anche costituita parte civile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle modalità della condotta. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiustificata la determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile e comunque manifestamente infondato, ribadendo che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, se previamente vagliate in termini di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, con motivazione più rigorosa. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto, operazione riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nel reato contestato

  • art. 612, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice del reato di minaccia aggravata contestato

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato quale aggravante/collegamento al metodo mafioso; il ricorso che ne contestava la sussistenza è stato ritenuto inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole di corrobazione ivi previste non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se parte civile; tali dichiarazioni possono fondare da sole la responsabilità se adeguatamente vagliate

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche quando la persona offesa sia costituita parte civile, non sono soggette alla regola di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.; possono legittimamente costituire da sole fondamento della condanna, purché il giudice verifichi in modo puntuale la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, con controllo più penetrante rispetto a quello richiesto per il testimone.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la mancanza o l'apparenza della motivazione, non la mera scelta del quantum se adeguatamente giustificata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella riproposizione di questioni di fatto già vagliate dai giudici di merito o in censure manifestamente infondate sulla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.