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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32344/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un avvocato nominato difensore d'ufficio dell'imputato, persona straniera irreperibile e priva di documenti, aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta nelle varie fasi del patrocinio. Il giudice penale aveva negato il compenso ritenendo che il professionista, avendo avuto un contatto diretto con l’assistito all’udienza di convalida in cui si era definito il procedimento con patteggiamento, avrebbe dovuto attivarsi per acquisire i recapiti del cliente e ottenere il pagamento. In sede di opposizione al diniego, il Tribunale civile aveva invece riconosciuto il diritto alla liquidazione, ma aveva escluso la fase istruttoria e ridotto il compenso, ritenendo che quella fase fosse sostanzialmente non svolta e che la sua brevità potesse giustificare il mancato riconoscimento del relativo compenso. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 12, comma 3, lett. d), del D.M. n. 55/2014 e, sostanzialmente, sostenendo che il giudice non può negare il compenso per una fase effettivamente svolta solo perché breve o semplice; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato irripetibili le spese di opposizione nonostante l’accoglimento, sia pure parziale, della domanda.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la fase istruttoria non poteva essere esclusa dal compenso solo perché svolta in modo semplice o in tempi brevi, poiché la durata incide soltanto sulla quantificazione del compenso e non sulla sua spettanza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Rimini in diversa composizione, che dovrà rideterminare il compenso anche per la fase istruttoria e provvedere nuovamente sulle spese dei vari gradi.

Norme richiamate

  • art. 12 D.M. n. 55/2014

    comma 1; comma 3, lettera d)

    Ai fini della liquidazione del compenso del difensore penale si tiene conto anche del numero di udienze e del tempo necessario allo svolgimento dell’attività; il tempo impiegato può incidere sulla quantificazione ma non escludere il diritto al compenso per una fase effettivamente svolta.

  • D.M. n. 37/2018

    Ha lasciato invariato, sul punto rilevante, il criterio dell’art. 12 del D.M. n. 55/2014.

  • art. 84 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale norma procedurale per l’opposizione al provvedimento di liquidazione.

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    Richiamato per il rito applicabile all’opposizione.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al rito sommario applicato nel giudizio di opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare la compensazione/irripetibilità delle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciati dalla ricorrente in cassazione.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato per descrivere la definizione del procedimento penale con applicazione della pena su richiesta.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione del ricorso all’imputato irreperibile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la mancata presentazione di memorie nel procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • Il compenso del difensore va riconosciuto quando la prestazione processuale nella fase considerata sia effettivamente stata svolta; la brevità o la scarsa complessità dell’attività possono al più giustificare una riduzione del quantum, non l’esclusione integrale della voce tariffaria.
  • Nel sistema dei parametri forensi, il numero di udienze e il tempo necessario all’espletamento dell’attività sono criteri di liquidazione del compenso, non presupposti per negare il diritto al compenso per una fase effettivamente espletata.
  • Se il motivo di ricorso principale viene accolto con cassazione e rinvio, resta assorbita la censura sulle spese del grado di merito quando la loro regolazione dipende dalla nuova determinazione del soccombente finale dopo il rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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