Sentenza del 30/03/2017 n. 2585 - Comm. Trib. Prov. Milano
RESPONSABILITÀ SPEDIZIONIERE - Valore royalties - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità dello spedizioniere è stata esclusa. Egli non è tenuto a rispondere di violazioni riguardanti elementi che non può conoscere direttamente, come la corretta inclusione delle royalties nel valore doganale, quando tale valutazione dipende da rapporti tra importatore e casa madre.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva della responsabilità dello spedizioniere per l'eventuale errata determinazione del valore dichiarato in dogana, con particolare riferimento all'inclusione dei diritti di licenza o royalties nella base imponibile. La questione dipendeva dai rapporti contrattuali ed economici tra l'importatore e la casa madre, elementi non direttamente conoscibili dallo spedizioniere.
Massime di principio
- Lo spedizioniere non risponde automaticamente delle irregolarità doganali relative a dati o rapporti economici estranei alla sua diretta conoscenza e disponibilità.
- La responsabilità dell'intermediario richiede la prova che egli conoscesse, o fosse tenuto a conoscere, l'inesattezza della dichiarazione doganale.
- La corretta inclusione delle royalties nel valore doganale può dipendere dai rapporti tra importatore e casa madre; tali informazioni devono normalmente essere fornite e verificate dall'importatore.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra errori materiali o documentali imputabili allo spedizioniere e valutazioni sostanziali fondate su rapporti contrattuali che riguardano esclusivamente l'importatore.
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