Cassazione Civile, Ordinanza n. 07199/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2007 nei confronti di una ditta individuale attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale edile. L’accertamento scaturiva da una verifica della Guardia di Finanza presso un terzo fornitore, nel corso della quale veniva acquisita documentazione extracontabile, anche in formato informatico, riferita a rapporti commerciali con il contribuente. Dal raffronto tra tale documentazione e le fatture esibite emergevano acquisti non fatturati e, applicando un ricarico medio di settore, l’Ufficio rideterminava ricavi, reddito d’impresa e maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP, con sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto, ma la CTP rigettava; la CTR, invece, accoglieva l’appello annullando l’accertamento. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, trascurando ulteriori elementi indiziari e negando rilievo alla contabilità in nero informatica rinvenuta presso il terzo. Il contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per asserita violazione del principio di autosufficienza, ma ha accolto il motivo dell’Agenzia nel merito. Ha osservato che la CTR aveva valutato in modo parziale e atomistico gli indizi posti a base dell’accertamento, omettendo di considerare elementi rilevanti come i pregressi rapporti commerciali tra le ditte, i riscontri tra files extracontabili e documentazione contabile esibita dal contribuente, la presenza nei documenti di dati analitici sulle operazioni e la reiterazione delle annotazioni su più periodi d’imposta. La Corte ha inoltre ribadito che la documentazione extracontabile informatica reperita presso terzi può costituire valido elemento presuntivo ai fini dell’accertamento induttivo e che il giudice di merito deve valutarne il complesso in maniera globale, non potendo escluderne aprioristicamente la rilevanza. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici quando dagli elementi acquisiti emergano fatti idonei a fondare, con valutazione complessiva, l’esistenza di ricavi non dichiarati o di contabilità inattendibile
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che il giudice di merito possa addossare all’Ufficio un onere probatorio ulteriore rispetto alla valutazione unitaria degli indizi acquisiti
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere valutate secondo gravità, precisione e concordanza risultanti da un esame globale degli elementi indiziari, non atomistico
art. 2727 c.c.
richiamato per la nozione di presunzione e per il procedimento logico di inferenza dal fatto noto al fatto ignoto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo delle imposte sui redditi, la contabilità extracontabile, anche se formata da documenti informatici rinvenuti presso terzi, può costituire valido elemento presuntivo, purché sia apprezzata insieme agli ulteriori dati indiziari e ai riscontri oggettivi acquisiti.
- La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non vanno desunte da ciascun indizio isolatamente considerato, ma dal loro esame complessivo in un giudizio globale e sinergico; è quindi viziata la decisione che svaluti la prova presuntiva con approccio atomistico o parziale.
- Nel sindacato di legittimità sulla prova presuntiva, la Cassazione verifica il corretto uso dei criteri legali di inferenza; è censurabile la sentenza di merito che ometta di considerare elementi decisivi o attribuisca ai singoli indizi un valore non coerente con la loro valutazione congiunta.
- La documentazione extracontabile non è irrilevante per il solo fatto di essere informatica o di provenire da un soggetto terzo, quando dal contenuto emergano dati analitici sulle operazioni e vi siano ulteriori riscontri con la contabilità del contribuente.
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