Sentenza n. 952/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento: 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 5 ottobre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 5 ottobre 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei vigili del fuoco emesso dal Direttore centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente; 3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019, n. 23, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 7) dell'art. 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 8) del verbale n. 77 del 5 ottobre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 dell’1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa; 9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 5 ottobre 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco; 10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 11) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 12) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità); 13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche; 16) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 20) del sistema di misurazione dei tempi (cronometraggio) relativo allo svolgimento della prova natatoria, laddove non fornisce e non garantisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; 21) del verbale della commissione 25 giugno 2019, n. 17, sul sopralluogo piscina e controllo funzionalità; 22) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'allegato C; 23) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 24) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento del modulo di acquaticità della prova di capacità operativa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, aveva concluso la prova di acquaticità in 45,42 secondi, oltre il limite di 35 secondi, ed era stato dichiarato non idoneo ed escluso. Deduceva che il ritardo non fosse imputabile a una carenza atletica, ma al fatto che durante il nuoto in immersione la mano si fosse impigliata in un cordino posto nella vasca e utilizzato per collegare gli ostacoli del percorso. Contestava l’irregolarità e l’imprevedibilità dell’insidia, la mancata rappresentazione del cordino nelle immagini dell’allegato C al bando, l’assenza di adeguate garanzie di sicurezza e la mancata omologazione o verifica degli ostacoli e degli strumenti di cronometraggio. Chiedeva l’annullamento dell’esclusione, il riesame o l’ammissione con riserva e, anche in forma specifica, il risarcimento del danno. L’amministrazione eccepiva l’irricevibilità per tardiva impugnazione delle clausole del bando e sosteneva che il cordino fosse collocato sulla parte superiore degli ostacoli e ancorato al fondo della piscina; contestava inoltre l’attendibilità delle fotografie prodotte dal ricorrente e richiamava il verbale della prova.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità già nella fase cautelare, ritenendo che l’onere di immediata impugnazione riguardi le sole clausole immediatamente escludenti, e ha ritenuto il ricorso fondato nel merito. Pur riconoscendo la legittimità della previsione del bando secondo cui il mancato superamento o l’interruzione di un modulo comportano l’esclusione, il giudice ha affermato che tale disciplina deve essere interpretata alla luce dei principi generali dell’ordinamento, attribuendo valenza scriminante al caso fortuito e alla forza maggiore quando un evento imprevedibile, eccezionale ed estraneo alla sfera di dominio del candidato impedisca l’esecuzione regolare o tempestiva della prova. La legittimità dell’esclusione richiede inoltre una rigorosa verifica della regolarità e sicurezza del percorso e degli strumenti di misurazione. Nel caso concreto il ricorrente aveva fornito un principio di prova dell’esistenza di un cordino potenzialmente insidioso; l’amministrazione, pur confermandone la presenza, aveva prodotto una relazione generica, limitandosi a dubitare della corrispondenza delle fotografie e senza chiarire adeguatamente il posizionamento del cordino, gli accorgimenti di sicurezza adottati e l’impossibilità di impigliarsi. In applicazione del principio di non contestazione, il giudice ha quindi ritenuto provato l’impedimento accidentale e non imputabile al candidato, qualificandolo come caso fortuito. Ha annullato il provvedimento di esclusione e ha consolidato gli esiti delle prove successivamente sostenute in esecuzione delle misure cautelari. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8 del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018
La prova ... è diretta ad accertare l’efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità.
La disposizione fonda la verifica dell’efficienza fisica e dell’acquaticità dei candidati, ma deve essere applicata tenendo conto dei principi generali che escludono l’imputabilità dell’insuccesso derivante da caso fortuito o forza maggiore.
Allegato C al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018
L'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso.
La regola sull’automatica esclusione per mancato superamento o interruzione del modulo non opera in modo avulso dai principi generali: occorre verificare se l’insuccesso sia dipeso da un evento accidentale, imprevedibile e non imputabile al candidato.
art. 4 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione.
La natura operativa delle funzioni dei vigili del fuoco giustifica la previsione di rigorosi requisiti di efficienza fisica e prove pratiche, senza escludere la necessità che queste siano svolte in condizioni regolari e sicure.
art. 1, comma 295, legge 27 dicembre 2017, n. 205
È richiamato quale fondamento della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il principio di non contestazione consente di ritenere provato l’impedimento accidentale quando l’amministrazione, pur a fronte di specifiche allegazioni e richieste istruttorie, non fornisca un’adeguata confutazione dei fatti dedotti.
Massime di principio
- Le clausole di una procedura selettiva che prevedono l’esclusione automatica per il mancato superamento o l’interruzione di una prova devono essere interpretate in conformità ai principi generali dell’ordinamento: l’insuccesso non è imputabile al candidato quando sia conseguenza di un evento imprevedibile, eccezionale ed estraneo alla sua sfera di dominio, qualificabile come caso fortuito o forza maggiore.
- Nelle prove pratiche o fisiche, la legittimità dell’esclusione presuppone che l’amministrazione dimostri la regolarità, la corretta installazione, la sicurezza e il funzionamento degli strumenti e del percorso utilizzati per la prova, nonché l’adozione di adeguati accorgimenti per prevenire intralci o insidie.
- Quando il candidato fornisce un principio di prova dell’esistenza di un’anomalia o di un’insidia nel percorso di esame, grava sull’amministrazione l’onere di fornire una spiegazione puntuale sul posizionamento dell’elemento, sulle misure di sicurezza adottate e sulla sua concreta inidoneità a interferire con la prova; una relazione generica o meramente dubitativa non è sufficiente.
- Il principio di non contestazione può concorrere a dimostrare l’evento accidentale non imputabile al candidato quando l’amministrazione, pur confermando l’esistenza dell’elemento potenzialmente insidioso, non contesti specificamente e adeguatamente la sua concreta attitudine a ostacolare lo svolgimento della prova.
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