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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2293/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90 e lo aveva condannato. I motivi di ricorso denunciavano: vizio di motivazione e motivazione apparente circa la sussistenza della recidiva; inosservanza degli artt. 99 e 133 c.p. per non avere escluso la recidiva nonostante l'anzianità del precedente; travisamento delle risultanze circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (anche alla luce della condotta collaborativa tenuta durante le perquisizioni); inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e mancata valutazione della condotta successiva al reato (collaborazione), nonché eccessiva valorizzazione del fatto che il reato sia stato commesso durante l'affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i motivi. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione della recidiva, anche avendo considerato che il nuovo reato è stato commesso durante il periodo di affidamento in prova, elemento idoneo a dimostrare persistenza di attitudine a delinquere. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la motivazione della Corte territoriale è congrua e sufficiente e può valorizzare, come elemento prevalente, precedenti e la commissione del fatto durante l'affidamento in prova. La Cassazione ha poi confermato la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale che punisce la detenzione e il traffico di stupefacenti: il fatto era inquadrato in tale disposizione come reato contestato all'imputato.

  • Codice penale, art. 99, commi 1 e 2, n. 1

    Rileva ai fini della recidiva la valutazione della personalità e della persistenza della pericolosità; la Corte può considerare la distanza temporale tra i reati ma anche altri parametri individualizzanti per stabilire l'effettiva incidenza della recidiva sul trattamento sanzionatorio.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena e dei parametri per valutare personalità, gravità, occasionalità della condotta: la Corte ha applicato tali criteri ritenendo rilevante, tra gli altri parametri, la commissione del reato durante l'affidamento in prova.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; secondo la giurisprudenza richiamata e la Cassazione, il giudice non è tenuto a esaminare punto per punto tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente indicare gli elementi prevalenti ostativi al riconoscimento delle attenuanti.

  • Codice penale, art. 133, comma 2, n. 3

    Tra i parametri di valutazione della personalità rileva anche il comportamento tenuto durante misure alternative (es. affidamento in prova): tale dato può essere utilizzato per valutare sia la recidiva sia il diniego delle attenuanti.

Massime di principio

  • La recidiva facoltativa può essere valorizzata quando il giudice, con motivazione logica e non contraddittoria, ritenga che il nuovo reato sia indice di accresciuta capacità delinquenziale; la mera distanza temporale dal precedente non esclude automaticamente la recidiva.
  • Il fatto che il reato sia commesso durante un periodo di misure alternative (es. affidamento in prova) è un elemento rilevante e legittimamente valutabile ai fini della sussistenza della recidiva e del diniego delle attenuanti, in quanto attinente alla personalità dell'imputato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi di preponderante rilevanza ostativi al loro riconoscimento; non è necessario confutare ogni singola deduzione difensiva.
  • Valutazioni di merito fondate su apprezzamenti della personalità e della pericolosità sociale sono sottratte al sindacato di legittimità in Cassazione salvo vizi di logicità o contraddittorietà nella motivazione.
  • Uno stesso elemento di fatto può essere considerato dal giudice per più profili valutativi (es. recidiva e contesto per la determinazione della pena) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia coerente.

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