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Ordinanza

Ordinanza n. 173/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2025, conseguente alla valutazione numerica di 14/30 dell'elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione ministeriale con cui gli è stato reso noto il voto di 14/30 attribuito all'elaborato scritto contraddistinto dalla busta n. 153 e la conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense. Ha inoltre impugnato l'elaborato nella parte relativa alla valutazione, il verbale di correzione della seconda sottocommissione presso la Corte d'Appello di Messina e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti della non ammissione. Il testo non espone analiticamente le singole censure; il giudice riferisce che, oltre alla contestazione concernente la sufficienza del voto numerico, erano state dedotte residue censure ritenute non meritevoli di favorevole considerazione a un sommario esame.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto l'istanza cautelare. Ha confermato l'orientamento già espresso secondo cui, nella procedura in esame, il voto numerico è sufficiente a esprimere la valutazione dell'elaborato, richiamando precedenti dello stesso TAR e del TAR Sicilia - Catania. Ha inoltre ritenuto che le residue censure non presentassero, allo stato del sommario esame cautelare, elementi favorevoli all'accoglimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Nella procedura di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico può essere ritenuto sufficiente a esprimere la valutazione dell'elaborato scritto, senza necessità di una motivazione ulteriore, secondo l'orientamento richiamato dal giudice.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato deve essere respinta quando, a un sommario esame, non risultino sussistenti i presupposti cautelari e le censure dedotte non appaiano meritevoli di favorevole considerazione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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