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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34411/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia origina da azioni revocatorie promosse da un istituto di credito per ottenere l'inefficacia di atti dispositivi compiuti da debitori, tra cui il trasferimento di quote e la cessione della nuda proprietà di immobili familiari in esecuzione di accordi di separazione. In secondo grado la domanda revocatoria promossa da un'altra banca era stata respinta perché il credito posto a fondamento dell'azione non era stato ritenuto provato: il giudice d'appello ha considerato tardiva la produzione, avvenuta con memoria di replica in primo grado, del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà che avrebbero dovuto dimostrare il credito. La società ricorrente, succeduta alla banca originaria per effetto di scissione e cessione in blocco di rapporti giuridici, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte d'appello negato rilievo a documenti prodotti a sostegno di un giudicato sulla sussistenza del credito, assunto come rilevabile d'ufficio; secondo, deducendo violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte territoriale preteso la prova piena del credito, mentre per la revocatoria ordinaria sarebbe sufficiente anche una mera ragione di credito o aspettativa. I controricorrenti hanno eccepito, e la Corte ha accolto, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per mancata prova documentale dell'inclusione del credito controverso nell'operazione di scissione/cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Prima di esaminare i motivi, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, poiché non era stata dimostrata documentalmente l'inclusione del credito oggetto di causa nel perimetro dei rapporti ceduti con la scissione. La produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e della documentazione allegata non consentiva di identificare con certezza il singolo credito controverso tra quelli trasferiti in blocco. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, dando anche atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio del giudicato sulla sussistenza del credito; la Corte non ha affrontato il merito del motivo perché assorbito dal difetto di legittimazione attiva.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato per contestare la necessità della prova piena del credito in revocatoria ordinaria; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 58 d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385

    La cessione in blocco dei crediti bancari richiede che il cessionario provi l'inclusione del credito controverso nel compendio ceduto; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha funzione pubblicitaria e non costitutiva.

  • art. 111 c.p.c.

    La cessione in blocco o scissione intervenuta nel corso del processo integra successione a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 c.p.c.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato in via analogica per affermare che la pubblicazione dell'atto di cessione svolge una funzione pubblicitaria, non costitutiva.

  • art. 372 c.p.c.

    La parte che agisce come successore a titolo particolare deve fornire la prova documentale della propria legittimazione nelle forme previste per il giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il soggetto che affermi di essere succeduto a titolo particolare nel credito controverso ha l'onere di provare documentalmente la propria legittimazione attiva, dimostrando che il singolo credito sia effettivamente compreso nell'operazione di cessione o scissione.
  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ai sensi dell'art. 58 t.u.b., la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ha funzione pubblicitaria e non costitutiva; essa può valere a identificare i rapporti ceduti solo se la descrizione per categorie consenta di individuare senza incertezze il credito specifico oggetto di lite.
  • Se la documentazione prodotta non consente di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli trasferiti, il cessionario non dimostra la propria legittimazione sostanziale e il ricorso è inammissibile per difetto di interesse/legittimazione a ricorrere.
  • La mera allegazione di un elenco di posizioni o di codici interni non basta quando manchi un collegamento univoco tra tali riferimenti e il credito azionato in giudizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della parte ricorrente, la Corte non esamina i motivi di merito attinenti alla prova del credito o ai presupposti dell'azione revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoAzione revocatoria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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