Ordinanza n. 74/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della nota prot. AAAA/NNNNNNN (protocollo mancante), non datata, notificata ai ricorrenti in data 01.10.2025, recante comunicazione di invalidità delle pratiche SCIA-OMISSIS-/2022 e CILAS -OMISSIS-/2022, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e qualità urbana, arch. Carmen Autunno; b) del provvedimento rif. Prot. -OMISSIS- del 17.01.2023, datato 09.04.2024, di archiviazione della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica riferito all’immobile di via -OMISSIS- -OMISSIS-/2023; c) della comunicazione di pre-diniego scia-OMISSIS-/2022 – CILA superbonus -OMISSIS-/2022, via -OMISSIS-, senza numero di protocollo, datato 09.04.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di invalidità delle pratiche SCIA e CILAS, provvedimento di archiviazione della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica e comunicazione di pre-diniego della SCIA/CILA Superbonus, con ordine di ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, una nota comunale notificata il 1° ottobre 2025 recante la comunicazione di invalidità di pratiche SCIA e CILAS, un provvedimento di archiviazione della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica riferita all’immobile e una comunicazione di pre-diniego della SCIA/CILA Superbonus. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che il ricorso solleva questioni che richiedono approfondimento nella fase di merito. Dall’ordinanza emerge inoltre che il provvedimento impugnato disponeva il ripristino dei luoghi per le opere iniziate o concluse, riportandoli allo stato autorizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, che le questioni sollevate richiedano un approfondimento nel merito. Ha ravvisato un pregiudizio connesso all’ordine di ripristino dei luoghi e ha ritenuto necessario sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato per mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato e fissato l’udienza pubblica di merito al 21 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché lo scrutinio delle questioni sostanziali è stato riservato alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il ricorso presenta questioni che necessitano di approfondimento nel merito, il giudice può riservare a tale fase lo scrutinio compiuto della legittimità degli atti impugnati, limitandosi alla valutazione sommaria propria della tutela interinale.
- La previsione di un ordine di ripristino dei luoghi per opere edilizie iniziate o concluse può integrare un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto, quando sia necessario mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio.
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