Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7617/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di messa alla prova, sostenendo che il giudice di merito, all'udienza fissata per la preliminare valutazione del programma di trattamento e per l'eventuale ammissione alla messa alla prova, abbia dichiarato di aver acquisito la relazione finale dell'U.E.P.E. attestante l'esito positivo del programma nonostante tale relazione non risulti prodotta negli atti; da ciò sarebbe conseguito un proscioglimento erroneo. La doglianza invoca violazione di legge (artt. 168-ter c.p., 464-quater e 464-septies c.p.p.) e vizio di motivazione per illogicità manifesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il giudice di merito ha illegittimamente dato per acquisita una relazione U.E.P.E. non depositata e, sulla scorta di tale presunzione, ha pronunciato il proscioglimento. Per violazione delle norme procedurali richiamate la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Varese, in diversa persona fisica. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui il pubblico ministero è legittimato a impugnare la sentenza estintiva con censure relative alla fase successiva all'ordinanza di sospensione (errori in iudicando), pur restando precluso il sindacato sull'ammissibilità dell'accesso al rito speciale se non tempestivamente impugnata l'ordinanza di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Individua il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, ossia il reato originalmente contestato e che è stato dichiarato estinto in conseguenza della messa alla prova.

  • art. 168-ter cod. pen.

    Richiamato quale norma rilevante nell'ambito delle misure alternative e degli effetti del procedimento di messa alla prova; la Corte ha ritenuto violata la necessità di un formale e concreto accertamento dell'esito del programma prima di pronunciare il proscioglimento.

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sospensione del procedimento e le fasi relative alla messa alla prova; la Corte ha richiamato i suoi profili procedurali (in particolare i commi relativi ai termini e alle impugnazioni), osservando che il pubblico ministero può impugnare in Cassazione censure attinenti alla fase successiva all'ordinanza di sospensione.

  • art. 464-septies, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che regola gli effetti della messa alla prova e la dichiarazione di estinzione del reato; la Corte ha ritenuto che l'effetto estintivo non possa fondarsi su una relazione non acquisita agli atti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Previsioni richiamate come base delle censure in Cassazione: violazione di legge (lett. b) e vizio della motivazione per illogicità manifesta (lett. e). La Corte le ha ritenute fondate nel caso concreto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato solo in relazione alla sintesi del motivo di ricorso; riguarda le modalità di esposizione sintetica della doglianza ai fini dell'ammissibilità formale del ricorso.

Massime di principio

  • Il proscioglimento per estinzione del reato conseguente a messa alla prova deve fondarsi su un accertamento formale e documentato dell'esito positivo del programma; l'assenza di una relazione U.E.P.E. agli atti rende il proscioglimento viziato e nullo.
  • Il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza estintiva per censure attinenti alla fase successiva all'ordinanza di sospensione (errori in iudicando, violazioni di legge, motivazione illogica), ma non può sindacare tardivamente l'ammissibilità della richiesta di accesso al rito speciale se non ha impugnato tempestivamente l'ordinanza di sospensione.
  • Il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato sulla base di atti o relazioni non prodotti o non acquisiti formalmente agli atti del procedimento; la presenza materiale della documentazione è requisito essenziale.
  • In presenza di nullità o violazioni procedurali rilevanti nella pronuncia di proscioglimento per messa alla prova, la Corte di Cassazione annulla e dispone il rinvio per un nuovo giudizio al medesimo organo giudicante, ma in diversa persona fisica.
  • Chi cura la difesa o l'accusa deve vigilare sul corretto deposito/acquisizione delle relazioni U.E.P.E. prima dell'udienza decisoria; la mancata produzione può essere oggetto di impugnazione per vizio procedurale e di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.