Cassazione Penale, Sentenza n. 4020/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame proposto dalla terza interessata, aveva ridotto il vincolo reale a euro 4.754,10 e disposto la restituzione dell'eccedenza. La ricorrente deduceva: (1) la violazione degli artt. 125 e 321, comma 3-ter, c.p.p., ritenendo inefficace la misura reale perché il giudice per le indagini preliminari avrebbe convalidato il sequestro d'urgenza oltre il termine di dieci giorni previsto per la convalida; (2) in subordine, che la domanda di riesame avrebbe dovuto essere qualificata come appello ex art. 568, comma 5, c.p.p., con conseguente dichiarazione di cessazione della misura reale per decorso del termine a pena di inefficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestissima infondatezza. Ha ritenuto che nel giudizio di riesame sia sindacabile solo il decreto di sequestro emesso dal giudice (che legittima la misura), e non la convalida del sequestro d'urgenza compiuta dal giudice ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis/3-ter. Inoltre, se il giudice per le indagini preliminari ha poi emesso un autonomo decreto di sequestro preventivo, qualsiasi eccezione sulla tardiva convalida del provvedimento d'urgenza perde rilevanza. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'ordinanza di convalida è inoppugnabile e che il riesame ex art. 322 c.p.p. non è volto a sindacare la convalida. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Norma richiamata come principio generale sulle modalità di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che permetta di sindacare la convalida nel riesame del decreto di sequestro.
art. 321 c.p.p. (commi 3-bis e 3-ter)
Prevedono la possibilità di convalida del sequestro d'urgenza da parte del giudice e il termine di dieci giorni a pena di inefficacia. La Corte ha ritenuto che, una volta emesso un autonomo decreto di sequestro dal GIP, la questione della tardiva convalida dell'atto d'urgenza diventa priva di rilevanza nel giudizio di riesame.
art. 322 c.p.p.
Disciplina il riesame contro il decreto di sequestro emesso dal giudice; la Corte ha affermato che il riesame è rivolto esclusivamente al controllo del decreto del giudice e non alla convalida dell'atto d'urgenza.
art. 322-bis c.p.p.
Prevede l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo; la Corte ha chiarito che tale rimedio non si estende alle ordinanze di convalida del sequestro d'urgenza.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Norma sull'appello ex parte terza in materia di misure cautelari; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo secondo cui la richiesta di riesame avrebbe dovuto essere qualificata come appello ai sensi di questa disposizione.
art. 391, comma 4, c.p.p.
Richiamata indirettamente: la Corte osserva che il legislatore non ha previsto per l'ordinanza di convalida una facoltà di impugnazione analoga a quella prevista per altri provvedimenti, confermando l'inoppugnabilità della convalida.
art. 311, comma 2, c.p.p.
Riferimento a disposizioni relative alle misure cautelari personali; la Corte esclude che l'ordinanza di convalida possa essere ricondotta alla previsione di tale articolo.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Statuisce la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte alla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame ex art. 322 c.p.p. è sindacabile esclusivamente il decreto di sequestro emesso dal giudice: le questioni attinenti alla convalida del sequestro d'urgenza operata dal pubblico ministero non rientrano nell'oggetto del riesame.
- L'ordinanza di convalida del sequestro d'urgenza, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., è considerata dalla giurisprudenza di legittimità inoppugnabile; non è quindi esperibile un ricorso diretto contro di essa in Cassazione né è normalmente sindacabile tramite il riesame.
- Qualora il giudice per le indagini preliminari abbia successivamente emesso un autonomo decreto di sequestro preventivo, eventuali vizi relativi alla tardiva convalida del provvedimento d'urgenza perdono rilevanza, perché il decreto del giudice è l'unico provvedimento che legittima la misura cautelare reale.
- Il rimedio esperibile e utile per contestare la misura reale è il riesame sul decreto del giudice; l'appello previsto dall'art. 322-bis non può essere utiliz zato per impugnare l'ordinanza di convalida, ma solo le ordinanze che decidono sul mantenimento o sulla negazione della misura.
- Prima di proporre impugnazioni è necessario valutare attentamente la natura del provvedimento impugnato e la corrispondente specifica via di impugnazione ammessa dalla legge, onde evitare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle ammende.
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